Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to new crime within five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Mirko Talamo against the GIP's order to revoke his conditional sentence. The defendant argued that the new conviction became final after the five-year period had expired, claiming the original benefit's grant date should be tied to the appeal period rather than the initial judgment. The court ruled that the revocation was legally correct because a new crime was committed within the five-year window following the original sentence's finality, and the defendant's appeal against the granting of the benefit did not establish a final judgment on the benefit itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: The revocation of a conditional sentence is valid when a new crime is committed within the five-year period following the finality of the original judgment, regardless of the timing of the new conviction's finality.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TALAMO MIRKO nato a CATANIA il 21/12/1987 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI lette le conclusioni del PG, LUIGI ORSI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha revocato, ex art. 168 c. 1 n. 1 cod. pen. nei confronti di Mirko Talamo, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Patti del 30/06/2012, irrevocabile il 01/12/2017, avendo il condannato commesso entro il quinquennio (tra maggio e luglio 2021) altro reato per il quale ha riportato condanna con sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Messina il 09/11/2022, irrevocabile il 28/04/2023. 2: Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo dei difensori, avv. Laura Todaro e Pina di Marco, denunciando violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen.. Secondo la prospettazione del ricorrente, il G.E. ha errato nel disporre, ai sensi dell'art. 168 c. 1 n. 1 cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena, dal momento che la sentenza del GUP datata 9 novembre 2022 è divenuta irrevocabile dopo il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della decisione che ha conc9sso il beneficio. Osserva anche il ricorrente come il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena debba correttamente ancorarsi alla decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Patti del 30/06/2012, essendo essa stata impugnata solo dall'imputato e non dal Pubblico Ministero, con la conseguenza che in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena si era formato un giudicato interno o sostanziale implicito.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come già affermato da. questa Corte di legittimità, in tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l'estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva)- Sez. 5 - , n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01.
3. Del tutto corretta, e rispettosa dei principi che governano la materia, si appalesa quindi l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel prendere atto del sopraggiungere, nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna condizionalmente sospesa, della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Messina il 09/11/2022, irrevocabile il 28/04/2023 (per fatto commesso tra maggio e luglio 2021), ha, in applicazione del disposto di cui all'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza.
E' appena il caso di osservare come l'argomento sviluppato in ricorso circa la retrodatazione del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto appellata dal solo imputato, è del tutto destituita di fondamento. È infatti evidente che la proposizione dell'appello da parte dell'imputato avverso la sentenza che, condannandolo, gli aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la formazione del giudicato sul beneficio, in assenza di impugnazione della parte pubblica: non è infatti concepibile che si formi il giudicato su un beneficio concesso in relazione all'affermazione di responsabilità, allorquando, con la proposizione dell'appello, l'imputato ponga in discussione la responsabilità stessa, e quindi la condanna, che di quel beneficio era l'evidente presupposto.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. O' •E5) -1
P.Q.M.
cn RS: < -1) Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. O E 5 _ 2 E o Così deciso il 21 marzo 2024 gca- Il Cons