Cassation court dismisses appeal against early release denial due to post-release criminal conduct indicating lack of reintegration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Leopoldo Pignalosa's appeal against the Naples supervision tribunal's refusal of his early release request. Pignalosa argued that the tribunal improperly considered criminal acts occurring before the relevant six-month period and failed to analyze the nature of his conduct. The court ruled that while prior acts are generally excluded, subsequent serious crimes like evasion and theft demonstrate a total lack of reintegration, justifying the denial across the entire period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; The supervision tribunal may consider post-release criminal conduct to deny early release if it proves the detainee's refusal to reintegrate, even if the acts occurred after the evaluation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNALOSA LEOPOLDO nato a TORRE DEL GRECO il 22/06/1982 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo, proposto da Leopoldo Pignalosa avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 15/02/2023, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 28/04/2021- 19/10/2022. Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal Pignalosa, il quale il 28/04/2021 veniva tratto in arresto in aggravamento della misura cautelare degli arresti donniciliari, nonché risultava essere stato denunciato per furto il 30/04/2021, e per i reati di cui all'art. 7 d. I. 4 del 2019 e 76 d.P.R. 445/2000 il 05/10/2021; inoltre Pignalosa veniva denunciato due volte per il reato di evasione, per fatti commessi rispettivamente il 17/04/2022 ed il 17/10/2022, nonché, il 19/12/2022, veniva deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato e ricettazione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione Leopoldo Pignalosa, per mezzo del difensore, che denuncia violazione di legge con riferimento all'art.54 della legge 354 del 1975, nonché vizio della motivazione. Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia preso in esame comportamenti asseritamente posti in essere dal Pignalosa in epoca antecedente l'inizio della detenzione; come documentalnnente provato infatti, la denuncia del 30/04/2021 attiene a fatti commessi nel gennaio 2021 e la denuncia del 05/10/2021 riguarda condotte commesse nell'ottobre 2020.
Quanto all'evasione, che sarebbe stata commessa in periodo rilevante ai fini della decisione, ovvero il 17/10/2022, osserva il ricorrente come il Tribunale abbia fondato la propria decisione sulla base della sola denuncia, senza operare la doverosa analisi dell'effettivo comportamento serbato dal detenuto e la reale natura del comportamento contestato (pur avendo il difensore prodotto la comunicazione di notizia di reato); comportamento che in ogni caso doveva essere valutato solo in riferimento al semestre in cui è avvenuto.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, intervenuto' con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.2. Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall'art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. Pertanto, in materia, l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186;
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705). È poi principio consolidato quello per il quale (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01) "Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valul:i la pertinenza rispetto a trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto".
3. Il giudice a quo si è attenuto ai superiori principi. Se da un lato coglie nel segno la doglianza difensiva che evidenzia come alcuni dei comportamenti elencati dal Tribunale non potessero rilevare in quanto commessi prima del periodo in valutazione, cionondimeno il Tribunale, con motivazione logica e congrua, ha valutato negativamente l'intero periodo sottoposto alla sua valutazione alla luce della documentazione acquisita, da cui emerge che nel secondo e terzo semestre (il 17/04/2022 ed il 17/10/2022) Pignalosa è stato deferito per il reato di evasione, nonché, in epoca successiva (19/12/2022), è stato deferito per i reati di furto aggravato e ricettazione; condotte ritenute, condivisibilmente, oggettivamente idonee ad escludere la sussistenza delle condizioni alle quali è subordinata la concessione della liberazione anticipata anche riguardo il primo semestre, in quanto univocamente dimostrative della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e dell'insufficiente adesione alle attività trattamentale.3.
L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21