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Sentenza — n. 25470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution judge revoking suspended sentence due to prior conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Francesco Dardo's appeal against the execution judge's revocation of his suspended sentence. Dardo argued that the judge acted improperly by revoking the benefit without the Public Prosecutor's request, citing procedural violations. The court ruled that the execution judge has the authority to revoke the benefit of right (due to a prior conviction) even without a specific request, as the legal effect of revocation arises automatically upon the final judgment of the prior sentence.

Regesto Legislator

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Art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen.; Art. 168, comma 1 cod. pen.: The execution judge may revoke a suspended sentence of right ex officio when a prior final conviction exists, as the revocation is declarative and takes effect by law upon the finality of the prior judgment.

Parole chiave

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suspended sentence revocation execution judge powers prior conviction bar ex officio revocation declarative effect Art 164 penal code Art 168 penal code revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 164, comma 2, n. 1 cod. pen.
In ogni caso, va rilevato che la causa di revoca che è stata rilevata in sede esecutiva è obbligatoria, posto che si riscontra, da parte del Giudice dell'esecuzione, l'ipotesi di cui all'art. 164, comma secondo, n.
Art. 168, comma 1 cod. pen.
Ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod.
Art. 168, comma 3 cod. pen.
Ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod.
art. 168 cod. pen
Ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35781 del 6/07/2021
Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto" (Sez. 1, n. 35781 del 6/07/2021, Inguanta, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010
35781 del 6/07/2021, Inguanta, non mass.; Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv.
Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998
247241; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DARDO FRANCESCO nato a MARSALA il 10/12/1998 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Francesco Dardo, con la sentenza del Tribunale di Marsala, resa in data 19 giugno 2019, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 3 luglio 2020, divenuta definitiva in data 11 marzo 2022, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione. L'istanza di revoca del Pubblico ministero è stata accolta posto che la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11 giugno del 2020 divenuta definitiva il 28 febbraio 2022, ha condannato Dardo alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, senza la sospensione condizionale.

Sicché la condanna a pena non sospesa è stata reputata preclusiva, stante il disposto di cui all'art 164, comma 2, n. 1 cod. pen., di successive concessioni del beneficio, in quanto la sospensione condizionale non può essere riconosciuta a colui che ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il Dardo, per il tramite del difensore, avv. D. Tranchida, denunciando violazione degli artt. 666, 667, 178 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. La richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata avanzata dal Pubblico ministero ai sensi dell'art 168, comma 3, cod. pen. in relazione all'art 164 ultimo comma cod. pen. Le ragioni della richiesta, quindi, erano la concessione del beneficio della pena sospesa per una seconda volta, pur essendo stati superati i limiti di legge ovvero per essere stato accordato il beneficio per la terza voltai. Secondo il Tribunale di Marsala, non si poteva accogliere l'istanza avanzata dal Pubblico ministero, per mancanza dei presupposti di fatto, ma si è proceduto, di ufficio, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale per causa diversa rispetto a quella posta a fondamento dell'istanza della parte pubblica.

La revoca del beneficio della sospensione condizionale è stata disposta, dunque. in forza dell'art 164, comma 2, n. 1 cod. pen. in assenza di richiesta del Pubblico ministero. Il procedimento di esecuzione, invece, esige impulso di parte tranne che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto in caso contrario questo è viziato da nullità insanabile. 3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, A. Cirnmino, ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 0» 1.11 ricorso è infondato.

2. Occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione può procedere d'ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto" (Sez. 1, n. 35781 del 6/07/2021, Inguanta, non mass.; Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010, Rv. 247241; Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210798). Ciò in quanto il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa.

Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legís al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.

Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo. 2.1.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve precisare, comunque, che, nel caso al vaglio„ la pronuncia adottata dal Giudice dell'esecuzione non è avvenuta d'ufficio, per essere stata, comunque, richiesta la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del Pubblico ministero, seppure per una causa petendi diversa da quella posta a base della richiesta di revoca della parte pubblica. 2.2.

In ogni caso, va rilevato che la causa di revoca che è stata rilevata in sede esecutiva è obbligatoria, posto che si riscontra, da parte del Giudice dell'esecuzione, l'ipotesi di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 cod. pen., con pronuncia dichiarativa che opera ope legís, sicché la soluzione adottata dal provvedimento impugnato è in linea con il tracciato indirizzo interpretativo sopra riportato.Né il ricorrente pone, in alcuna parte del ricorso, la questione dell'applicabilità in sede esecutiva di una causa di revoca della sospensione non rilevata in sede di cognizione, limitandosi, il ricorrente a rimarcare che la pronunciata revoca del beneficio sarebbe avvenuta in carenza di richiesta della parte pubblica. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis