Cassation court annuls tribunal order for procedural irregularity due to improper return of case files to prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica successfully appealed a Sassari tribunal order that returned case files to the prosecutor for citation notification. The tribunal had incorrectly ordered this return instead of directly notifying the defendant's counsel, causing procedural stagnation. The court annulled the order because returning files to the prosecutor constitutes an abnormal regression of the proceedings when the act was already notified to the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 552 cod. proc. pen.; The return of case files to the prosecutor for citation notification is an abnormal procedural regression when the act has already been ritually notified to the defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SASSARInei confronti di: DORO SANITINA nato a SEDINI il 01/11/1959 avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa all'udienza del 5 ottobre 2023, nel processo originato da citazione diretta nei confronti dell'imputata Santina Doro, il Tribunale di Sassari, a fronte del rilievo del difensore dell'imputata secondo il quale la notifica del decreto che aveva disposto l'udienza non era regolare perché non vi era l'indicazione che si trattava di un'udienza predibattimentale, disponeva «la restituzione degli atti al P.M. al fine di disporre la notifica nei modi di legge».
2. Avverso la menzionata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendone l'abnormità, sia per incomprensibilità del dispositivo, in assenza di motivazione, sia perché era stata determinata una indebita regressione del procedimento. Il ricorrente afferma che il giudice avrebbe dovuto disporre il rinvio a nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire e provvedere alla rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente rileva, inoltre, che il decreto di citazione diretta non era manchevole di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 552 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. U, Sentenza n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240 - 01). È stato precisato che è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, quando l'atto sia stato comunque ritualmente notificato al difensore di quest'ultimo (Sez. 2, Sentenza n. 3192 del 10/01/2013, Rv. 254496 - 01). 1.2.
Rilevato in astratto quanto sopra, deve ritenersi, con riguardo al caso concreto in esame, e in linea con i precedenti giurisprudenziali, pienamente condivisibili, che il provvedimento adottato dal Tribunale di Sassari all'udienza del 5 ottobre 2023 è abnorme, perché, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la notifica del decreto di citazione, invece di disporre direttamente tale notifica mediante il proprio ufficio, il Tribunale ha determinato l'indebita regressione e la stasi del processo.
2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere accolto e deve disporsi il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio - in quanto sarebbe superfluo disporlo - e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso. Così deciso in R