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Sentenza — n. 25466/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding prison conditions and lack of potable water.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to reject the claim for compensation regarding detention conditions was legally sound. The appellant argued that inhumane conditions existed due to smog from a nearby waste facility and a severe lack of drinking water in his cell. The court found the reasoning sufficient, noting that the appellant merely requested an alternative reading of facts, which is impermissible in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter ord. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the judgment is manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to demonstrate logical or legal flaws in the lower court's assessment of factual circumstances.

Parole chiave

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prison conditions inadmissible appeal manifestly unfounded detention rights review of legality regime penitenziario condizioni di vita alloggio insalubre

Disposizioni normative citate

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Art. 3 CEDU
pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo.
Art. 35-ter ord. pen.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rimedi ex art. 35-ter ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021
(Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Rv.
Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020
281356 - 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DANIELE SALVATORE nato a CASERTA il 22/10/1979 avvero l'crdinanza del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Olga Mignolo, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo proposto da Daniele Salvatore avverso il provvedimento emesso il 17 febbraio 2021 dal Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato l'istanza del reclamante volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che, secondo il reclamo, egli aveva subìto nell'istituto penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, il difensore di Daniele Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, con travisamento per omissione della prova desurnibile dagli atti del procedimento con riguardo alle relazioni del carcere di Santa Maria Capua Vetere e dell'ARPAC. Il ricorrente afferma che, in base agli elementi desumibili da tali atti, i giudici del merito avrebbero dovuto ricavare che la detenzione era stata inumana, sia perché nelle vicinanze dell'istituto penitenziario, in un impianto di trattamento di rifiuti, viene bruciato quotidianamente del materiale di compostaggio i cui miasmi rendono l'aria irrespirabile; sia perché nelle celle del reparto in cui Daniele Salvatore è stato detenuto vi è stata prolungata assenza di acqua potabile e sono state distribuite solo una o due bottiglie di acqua minerale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rimedi ex art. 35-ter ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo. (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Rv. 281356 - 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Rv. 279793 - 01). 1.2. Rilevato in astratto quanto sopra, deve ritenersi, con riguardo al caso concreto in esame, e alla luce del suddetto principio pienamente condivisibile, che la motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.Il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto del reclamo di Daniele Salvatore sulla base di precise e plausibili affermazioni con riferimento sia al tema della disponibilità di acqua potabile, sia al tema dei miasmi provenienti dall'impianto di trattamento di rifiuti limitrofo all'istituto di detenzione.

La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza espone con chiarezza un ragionamento convincente, ponendo in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto della domanda. L'ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell'esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per l'accoglimento dell'istanza. Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento dell'istanza, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle censure già adeguatamente trattate dal giudice del merito.

2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. _ Così deciso in Roma, 2