Cassation court annuls execution judge's revocation of suspended sentence due to exceeding statutory penalty limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the execution judge's order revoking the conditional suspension of sentence. The defense argued the execution judge lacked authority to correct errors regarding the statutory two-year penalty limit, which should have been addressed during the initial trial. The court ruled that the execution judge exceeded their powers by intervening on the res judicata of the original conviction without statutory basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 674 cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.: The execution judge lacks the power to remedy errors in the granting of conditional suspension of sentence outside the specific statutory hypotheses provided by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNCO GIUSEPPE nato a CALTANISSETTA il 15/11/1976 avverso l'crdinanza del 02/10/2023 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alessandro Cimnnino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Lillo Fumo, in difesa di Giuseppe Brunco, ha depositato atto conclusionale insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 ottobre 2023, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena che era stata concessa dal Giudice dell'udienza preliminare del predetto Tribunale con sentenza del 15 settembre 2022, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2023, in relazione alla pena di due anni e otto mesi di reclusione inflitta con lo stesso titolo a Giuseppe Brunco. La revoca era basata sulla constatazione che il beneficio era stato concesso per una pena maggiore del limite di due anni previsto dall'art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio.
2. La difesa di Giuseppe Brunco ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 163, 164 e 168 cod. pen. e degli artt. 665 e 674 cod. proc. pen. Chiede l'annullamento della menzionata ordinanza, osservando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto provvedere alla revoca della sospensione condizionale della pena al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 674 cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione non può porre rimedio all'errore commesso dal giudice della cognizione, e che tale errore avrebbe potuto essere fatto valere dal Pubblico Ministero attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza recante l'erronea concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 674 cod. proc. pen. prevede, al comma 1, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice della cognizione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato; prevede, inoltre, al comma 1-bis, il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena, qualora rilevi l'esistenza delle condizioni ostative alla concessione, previste dal terzo comma dell'art. 168 cod. pen. La legge non conferisce, invece, al giudice dell'esecuzione il potere di porre rimedio, al di fuori delle richiamate previsioni normative, ad eventuali errori di varia natura, dai quali la statuizione di concessione del beneficio risulti affetta.
Tali errori, quindi, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori e nei termini previsti dalla legge. 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dalla stessa ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione (peraltro, intervenendo d'ufficio) ha inteso porre rimedio a un errore (riguardante il limite di due anni della pena detentiva entro il quale il beneficio è concedibile, di regola, ai sensi dell'art. 163 cod. pen.) che ha ritenuto di individuare nella statuizione di concessione del beneficio contenuta nella sentenza di cognizione sopra menzionata.
Così facendo, però, il giudice dell'esecuzione è intervenuto sul giudicato indebitamente, in mancanza di alcuna delle ipotesi in cui il sistema normativo lo consente. L'ordinanza impugnata, quindi, risulta emessa in violazione di legge.
2. In conclusione, la censura esposta deve essere accolta, nel senso di cui sopra, con il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, in quanto sarebbe superfluo disporlo. P. Q. MI. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Così de