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Sentenza — n. 25456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence reduction order due to lack of request for suspended sentence benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Elena Ravaglia's appeal against a Bologna execution judge's order reducing her drug-related sentence. Ravaglia argued the judge failed to consider a conditional suspension of sentence, yet she had never formally requested this benefit during the proceedings. The court ruled that without an explicit request, the judge had no obligation to address the suspension, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The defense's request for statutory benefits specifically targets conditional suspension; absent such a request, the execution judge is not obligated to evaluate or motivate a decision on suspension.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence execution judge discretion lack of request defense sentence reduction order cassation appeal dismissal sospensione di pena riduzione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La difesa di Elena Ravaglia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Rv. 274702
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAVAGLIA ELENA nato a LUGO il 24/09/1976 avverso l'crdinanza del 20/07/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con istanza rivolta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di Elena Ravaglia chiedeva la rideterminazione della pena di tre anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa che era stata applicata a costei, su accordo delle parti, con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di I3ologna il 16 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2013, per reati in materia di stupefacenti. L'istante invocava gli effetti della sentenza n. 32 del 2014, emessa dalla Corte costituzionale il giorno 11 febbraio 2014.

2. Con ordinanza del 20 luglio 2023, ii giudice dell'esecuzione accoglieva l'istanza, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.

3. La difesa di Elena Ravaglia ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen. e lamentando carenza e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Afferma che l'ordinanza è per tale aspetto illogica, perché il beneficio non è stato concesso sebbene il giudice abbia riconosciuto una serie di elementi favorevoli all'istante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge (Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Rv. 274702 - 01). 1.2.

Al richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, si correla per simmetria logica il principio in base al quale, in mancanza di richiesta di parte per la concessione di tali benefici, non vi è obbligo motivazionale sul tema a carico del giudice. In applicazione di tali principi, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Dagli atti emerge, infatti, che l'attuale ricorrente non aveva formulato richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale nella domanda di rideterminazione della pena rivolta al giudice dell'esecuzione né nel corso dell'udienza in camera di consiglio a seguito della quale l'ordinanza ora impugnata fu emessa.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, non aveva alcun obbligo di trattare il tema.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis