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Sentenza — n. 25454/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding fungibility of time served for permanent crimes where detention ended before the crime ceased.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25454/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Angelo Gioacchino Middioni's appeal against the Palermo Court of Appeal's order denying his release on the grounds that he had served his sentence. Middioni argued that time spent in pre-trial detention before the start of the permanent crime should count as fully served time, but the lower court held that the crime's permanence continued until the trial decree, long after his detention ended. The Supreme Court affirmed this decision, ruling that the fungibility of time served does not apply when the detention concludes before the permanent crime's duration ceases.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: The fungibility of time served without title does not apply to permanent crimes when the detention ends before the crime's permanence ceases.

Parole chiave

Generato dall'IA
fungibility of time served permanent crime pre-trial detention continuation of crimes execution of sentence mafia association Italian criminal procedure mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
e 3 e 13 Cost.Assume il difensore del ricorrente che, nel caso in esame, sarebbe illegittimo il ricorso all'istituto della fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, cod.
Art. 416-bis cod. pen.
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13 giugno 2018, irrevocabile il 3 luglio 2019, con pena rideterminata in dodici anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso "dal 24.2.2004 fino alla data odierna".
art. 416-bis cod. pen
sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13 giugno 2018, irrevocabile il 3 luglio 2019, con pena rideterminata in dodici anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso "dal 24.2.2004 fino alla data odierna".
art. 671 cod. proc. pen
Né, ad avviso del giudice a quo, l'esegesi poteva essere modificata solo perché i reati giudicati con le due sentenze in questione erano stati unificati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dal momento che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cita Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25186 del 17/03/2009, Bernardo
pen., dal momento che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 1, n. 25186 del 17/03/2009, Bernardo; Sez.
Sez. 1, n. 20567 del 2012
25186 del 17/03/2009, Bernardo; Sez. 1, n. 20567 del 2012; Sez.
Sez. 1, n. 8109 del 2010
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, Di Perna
Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, P.G. in proc. Alaimo e altro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIDDIONI ANGELO GIOACCHINO nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 26/12/1975 avverso l'ordinanza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

A. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di scarcerazione avanzata da Angelo Gioacchino MIDDIONI sulla base del presupposto che esso istante avesse espiato la pena siccome rideterminata, con ordinanza della suddetta Corte in data 6 dicembre 2022, in complessivi tredici anni e due mesi di reclusione a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti decisioni irrevocabili:

1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 18 dicembre 2006, irrevocabile il 3 novembre 2009 per i reati di intestazione fittizia e armi;

2) sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 13 giugno 2018, irrevocabile il 3 luglio 2019, con pena rideterminata in dodici anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso "dal 24.2.2004 fino alla data odierna". 1.1. Premesso che MIDDIONI aveva espiato la carcerazione in riferimento ai fatti sub 1) per custodia cautelare dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006, il giudice dell'esecuzione rilevava, in sintonia con il parere della Procura generale, che, nel caso in esame, si era verificata la condizione ostativa prevista dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la carcerazione ritenuta sine titulo era già in corso prima dell'inizio della condotta delittuosa oggetto della sentenza sub 2) ed era terminata, come detto, il 18 dicembre 2006, quando non era ancora cessata la permanenza del reato associativo la cui pena era adesso in esecuzione.

Né, ad avviso del giudice a quo, l'esegesi poteva essere modificata solo perché i reati giudicati con le due sentenze in questione erano stati unificati ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dal momento che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 1, n. 25186 del 17/03/2009, Bernardo; Sez. 1, n. 20567 del 2012; Sez. 1, n. 8109 del 2010), "il ric:onoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva ....con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono".

Concludeva il giudice dell'esecuzione osservando che nessun rilievo assumeva il fatto che la custodia cautelare fosse stata scontata almeno in parte dopo l'inizio di consumazione del reato associativo mafioso (24 febbraio 2004), 2 \s-csr poiché tale condotta delittuosa si era prolungata ben oltre il periodo d'interesse, né poteva operarsi, per la natura permanente del reato, una sorta di scomposizione tra i periodi in parte anteriori e in parte posteriori alla carcerazione sofferta per l'altro fatto, essendosi protratto il reato permanente al di là della scarcerazione.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 657, comma 4, cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 3 e 13 Cost.Assume il difensore del ricorrente che, nel caso in esame, sarebbe illegittimo il ricorso all'istituto della fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., perché, una volta riconosciuta la continuazione tra i fatti oggetto delle due sentenze in considerazione, essi sarebbero inscindibili così come sarebbero inscindibili le relative pene unificate.

In particolare, sostiene la difesa che non si sarebbe in presenza di un credito di pena, espiato senza titolo, che si intende recuperare in virtù di una condanna successiva, quanto, piuttosto, di un'unica condotta dal punto di vista giuridico formale, per cui il ricorrente è stato complessivamente condannato alla pena di tredici anni e tre mesi di reclusione, a fronte di carcerazione cautelare sofferta, dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006, in relazione alla prima condanna. Pertanto, non troverebbe applicazione il limite di ordine temporale enunciato dal comma 4 dell'art. 657 citato.

Ricordata la lezione di legittimità secondo la quale va esclusa la fungibilità delle pene espiate senza titolo, se la permanenza è cessata dopo detta espiazione (cita Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017), la difesa osserva che "ragionando a contrario, il ragionamento svolto dalla Corte di appello è palesemente illogico". Aggiunge che, non determinando, in tema di reato associativo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo dell'adepto la necessaria cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura accetta il rischio di periodi di detenzione degli affiliati, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della condotta, con la conseguenza che la successiva prosecuzione della medesima può e deve essere valutata quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Rileva il Procuratore generale che, nella specie, solo una parte della pena relativa ai reati anteriormente commessi e uniti nel vincolo della continuazione risulta essere stata espiata successivamente alla data di inizio della permanenza (24 febbraio 2004), di tal che per escluderla ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod.proc. pen. occorreva procedere alla verifica dell'accertamento sulla protrazione della permanenza, ciò che nell'ordinanza è mancato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

2. Giova ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, da ribadire in questa sede, il riconoscimento della continuazione tra più reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza così formatasi sia automaticamente imputata alla detenzione da eseguire, operando anche in detta eventualità il disposto dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui a tal fine vanno computate solo custodia cautelare sofferta e pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato, e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435;

Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272101; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 8109 dell'11/02/2010, Bernardo, Rv. 246383; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Calzolaio, Rv. 243809). Va, inoltre, precisato, per quanto di interesse, che l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102). Va aggiunto, in tema di reato permanente, che l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex 'art. 416-bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, P.G. in proc.

Alaimo e altro, Rv. 260227).

3. Tanto premesso in punto di diritto, ritiene il Collegio, che, nel caso di specie, il giudice di esecuzione si sia pienamente conformato agli appena enunciati principi, pervenendo a una decisione incensurabile. Va, in primo luogo, osservato che destituita di fondamento è la deduzione difensiva secondo la quale mancherebbe, con riguardo alla posizione giuridica del MIDDIONI, una espiazione di piena senza titolo. Essa, infatti, va individuata nella quota di pena scontata in eccesso per il reato oggetto della prima condanna, indicata sub 1) nella esposizione in fatto, dopo il ridimensionamento della pena complessiva dovuto al riconoscimento della \CbrN continuazione, con il reato associativo giudicato con la sentenza sub 2), nei termini già riferiti.

Quanto, poi, all'incidenza del tema della permanenza del reato associativo in questione sull'aspetto della fungibilità di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., affidato, in ricorso, a considerazioni non sempre pertinenti e comprensibili, si rileva, come oggettivo dato di partenza, incontestato, che la custodia cautelare sofferta dal MIDDIONI dal 3 marzo 2003 al 18 dicembre 2006 iniziò prima del dies a quo della consumazione del reato permanente di cui all'art. 416-bis cod. pen. (24 febbraio 2004). Con riguardo, invece, alla cessazione della permanenza del medeSimo reato, osserva il Collegio che, sia nel caso in cui si voglia tener conto, ipotizzando una contestazione "aperta", .della data della sentenza di primo grado (3 dicembre 2015), sia, a maggior ragione, nel caso in cui si voglia fare riferimento - in base alla formula di contestazione 'sino alla data odierna' - a quella del decreto che dispone il giudizio (che non risulta versato in atti, ma che non può essere stato emesso in data antecedente al 2012, anno in cui venne iscritta la notizia di reato), l'espiazione della detenzione sine titulo indubbiamente è terminata in data di gran lunga antecedente a quella di cessazione della permanenza del reato associativo.

La tesi difensiva, pertanto, avrebbe potuto essere accolta solo nell'ipotesi in cui detta permanenza fosse cessata in data antecedente a quella in cui terminò la custodia espiata sine titulo, ossia prima del 18 dicembre 2006. Sul punto, tuttavia, nessun onere di allegazione è stato assolto dalla difesa, né risulta in alcun modo dagli atti, sicché tale ipotesi resta indimostrata.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dal che discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p