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Sentenza — n. 25444/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls acquittal due to lack of evidence and refusal to hear police witnesses under Art. 507 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25444/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's acquittal because the prosecution failed to prove the crime without hearing the police officers who investigated the case. The prosecutor argued that the judge's reasoning was contradictory, as it claimed the crime was unproven by documents while simultaneously blocking the examination of the very witnesses needed to prove it. The court ruled that the judge erred by refusing to exercise official powers to summon these witnesses, violating the principle of contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 507 cod. proc. pen.; The judge's power to summon witnesses ex officio extends to those the parties could have requested but did not, provided the measure is necessary and decisive for the case.

Parole chiave

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official investigation powers contradictory proceedings police witness testimony acquittal annulment evidence sufficiency esclusione del testimone verosimiglianza della persecuzione ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5-ter, d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286
Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Lucca ha assolto Hicham Mimi perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui art. 14, comma 5- ter, d.
Art. 507 cod. proc. pen.
non aveva depositato lista testi, e che per attivare i poteri officiosi di cui all'art. 507 cod.
Art. 111 Cost.
191606, Martin, che è stato ribadito anche dopo la riformulazione dell'art. 111 Cost. e la costituzionalizzazione dei principi sul giusto processo (Sez.
art. 507 cod. proc. pen
non aveva depositato lista testi, e che per attivare i poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen.
art. 111 Cost
191606, Martin, che è stato ribadito anche dopo la riformulazione dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 11227 del 6/11/1992, Rv. 191606, Martin
Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, Greco
e la costituzionalizzazione dei principi sul giusto processo (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, Greco), c:he il potere del giudice di disporre (anche) d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art.507 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI LUCCAnel procedimento a carico di: MIMI HICHAM CUI 039SOWB nato il 19/09/1984 avverso la sentenza del 17/11/2023 del GIUDICE DI PACE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Trattazione scritta

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice di pace di Lucca ha assolto Hicham Mimi perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui art. 14, comma 5- ter, d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286. Osservava il Giudice come gli unici atti acquisiti al fascicolo dibattimentale fossero il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca e l'ordine di allontanamento del Questore di Lucca, notificati all'imputato il 01/02/2022, e che da tali atti non fosse possibile evincere la sussistenza del reato contestato; aggiungeva che il P.M. non aveva depositato lista testi, e che per attivare i poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen. fosse necessaria «la valutazione preliminare e positiva dell'indispensabilità e comunque della rilevanza della prova ai fini della decisione»; dal momento che non era stata depositata la lista testi del P.M., non si aveva quindi la prova che gli operanti la cui audizione era stata sollecitata ex art. 507 dal medesimo P.M., avessero effettivamente compiuto gli accertamenti del fatto per cui si procede «in modo tale che è precluso ogni giudizio sulla rilevanza del loro esame testimoniale».

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero del Tribunale di Lucca, che chiede l'annullamento sia dell'ordinanza che in data 17/11/2023 aveva respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen, dal medesimo avanzata, sia la sentenza impugnata. 2.1. Con il primo motivo il Procuratore della Repubblica censura la contraddittorietà della motivazione avendo il Giudice di Pace erroneamente rigettato l'istanza istruttoria formulata dal P.M. ex art. 507 cod. proc. pen. Difatti, il Giudice, con motivazione contraddittoria, avrebbe affermato la mancanza della prova della responsabilità dell'imputato, esplicitando la necessità che la mancata ottemperanza dell'ordine di espulsione del Questore doveva essere provata mediante l'esame degli agenti accertatori, senza tuttavia ammetterne l'escussione richiesta dal P.M. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza quanto al profilo della mancanza di prova del reato contestato. Il Giudice di pace, infatti, aveva in atti i documenti che fanno piena prova del reato contestato, ovverosia la notifica dell'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale e il verbale di identificazione degli agenti accertatori, dal quale risulta la violazione dell'ordine. 2.3.Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva, ovverosia dell'esame degli agenti che avevano proceduto all'accertamento del reato.3.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, clott.ssa Assunta Cocomello, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

4. La Difesa dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso avanzato dalla parte pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con orientamento risalente alla sentenza n. 11227 del 6/11/1992, Rv. 191606, Martin, che è stato ribadito anche dopo la riformulazione dell'art. 111 Cost. e la costituzionalizzazione dei principi sul giusto processo (Sez. Un. n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907, Greco), c:he il potere del giudice di disporre (anche) d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova previsto dall'art.507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto, e anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione delle prove (in quanto l'incipit della norma, "terminata l'acquisizione delle prove", indica il momento processuale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove, e non il presupposto per l'esercizio del relativo potere), a condizione che l'iniziativa ufficiosa del giudice sia assolutamente necessaria, in correlazione a una prova avente carattere di decisività, e resti circoscritta nell'ambito delle prospettazioni delle parti.

3. I presupposti di esercizio del potere istruttorio d'ufficio da parte del Giudice di pace ricorrevano dunque nel caso di specie, essendo l'escussione dei testi indicati dal pubblico ministero indispensabile e decisiva per l'accertamento del fatto di cui all'imputazione, e non esulando dal tema di prova prospettato dall'accusa, al quale risultava anzi del tutto conforme. Coglie nel segno la denunzia del P.M. ricorrente in ordine alla intrinseca contraddittorietà della decisione del Giudice, che, da un lato afferma mancare la prova della responsabilità dell'imputato sulla base dei soli documenti acquisiti nel corso del giudizio (decreto prefettizio e ordine di espulsione del questore), e dall'altro ritiene preclusa l'attivazione dei poteri officiosi, sollecitati dal P.M., volti ad escutere in dibattimento i testi (agenti di polizia) che avevano accertato il reato.4. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Lucca, in diversa persona fisica, in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace dì Lucca, in diversa persona fisica. Co