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Sentenza — n. 25442/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment regarding substitute penalty denial due to insufficient assessment of recidivism consistency and proximity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25442/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Lecce Court of Appeal's decision solely on the grounds concerning the denial of a substitute penalty, while rejecting the claim for generic mitigating circumstances. The appellant argued that the refusal was illogical given the age of his prior convictions, whereas the lower court cited his subjective untrustworthiness. The supreme court ruled that the lower court failed to properly evaluate the consistency and temporal proximity of the prior offenses, which are essential criteria for granting a substitute penalty under the transitional provisions of the 2022 decree.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 20bis c.p.; Art. 58, 59 L. n. 689/1981: The denial of a substitute penalty requires a substantive assessment of the offender's reliability and the consistency and temporal proximity of prior convictions, not merely their existence.

Parole chiave

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substitute penalty recidivism assessment transitional provisions subjective untrustworthiness temporal proximity altri reati porto abusivo di armi reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022
Il primo motivo è fondato.3.1 La disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs.
Art. 20bis c.p.
n.150 del 2022 rendeva proponibile la domanda di applicazione della pena sostitutiva - in ragione della più ampia configurazione dell'istituto di cui all'art. 20bis cod.pen.
Art. 58 L. n. 689/1981
b) vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art.
Art. 59 L. n. 689/1981
58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
art. 20bis cod.pen
n.150 del 2022 rendeva proponibile la domanda di applicazione della pena sostitutiva - in ragione della più ampia configurazione dell'istituto di cui all'art. 20bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIRIATTI ORONZO nato a SAN PIETRO VERNOTECO il 09/03/1987 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato D'AMURI DANIELA si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. IN FATTO E IN DIRITTO 1.

Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2020 il Tribunale di Brindisi ha affermato la penale responsabilità di Chiriatti Oronzo in riferimento al reato oggetto di contestazione (art. 4 legge n.110 del 1975). In fatto, l'imputato è stato controllato mentre era a bordo di una autovettura e trovato in possesso di un coltello a serramanico. La pena, in rito abbreviato, è pari a mesi cinque di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. 1.1 La Corte di Appello di Lecce, con sentenza emessa in data 19 maggio 2023 ha confermato la prima decisione. Viene ritenuto infondato il motivo in punto di responsabilità.

Quanto ai restanti motivi o richieste, si evidenzia in sintesi c:he :

a) non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche, in ragione della assenza di elementi positivi, tali da sostenere una attenuazione della risposta punitiva, e della presenza di precedenti;

b) la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, pur se ritenuta ammissibile, non può trovare accoglimento in ragione della 'inaffidabilità soggettiva' del Chiriatti, gravato da numerosi precedenti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Chiriatti Oronzo. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della applicazione di pena :sostitutiva. Il novum normativo di cui al d.lgs. n.150 del 2022 era di certo applicabile. La ragione del diniego, secondo la difesa, è illogica, posto che i precedenti cui si compie riferimento sono particolarmente datati. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si reputa meramente apparente la motivazione su tale punto.

3. Il primo motivo è fondato.3.1 La disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 rendeva proponibile la domanda di applicazione della pena sostitutiva - in ragione della più ampia configurazione dell'istituto di cui all'art. 20bis cod.pen. rispetto alla previgente disciplina - e la motivazione del diniego non può dirsi congrua. 3.2 Sul tema va rilevato che se da un lato la previsione di legge di cui all'art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall'altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III dea legge n.689 del 1981. Dunque la disciplina regolativa è dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981. Da ciò deriva che:

a) sono di certo applicabili, anche nel particolare caso di decisione emessa in sede esecutiva ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. 150 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981;

b) vi è dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59). 3.3 Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, è proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione.

Ciò perché la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati), aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore. 3.4 Nel caso in esame, tuttavia, la valutazione di 'scarsa affidabilità' si basa esclusivamente sulla esistenza di precedenti penali.

Si tratta di un aspetto di sicura rilevanza che va però integrato con un apprezzamento di 'consistenza' e 'prossimità temporale' delle accertate violazioni di legge, sì da poterne inferire una considerazione di obiettiva inadeguatezza trattamentale della pena sostitutiva. Nel caso del Chiriatti i precedenti sono quasi tutti risalenti al periodo 2006/2008, tranne un reato di scarsa rilevanza commesso nel 2016. Va pertanto sollecitato un nuovo esame del punto.

4. Il secondo motivo è infondato, stante l'esistenza di adeguata e completa motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicazione della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecc