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Sentenza — n. 25436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on attempted murder, ruling appellate court's equivalence of mitigation to recidivism was legally sound.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, upholding the lower court's sentencing decision. The appellant argued that recognizing provocation as a mitigation should have resulted in its prevalence over the recidivism aggravating circumstance, rather than equivalence. The court found the appellate court's reasoning logical, noting the disproportion between the victim's initial punch and the defendant's seven stab wounds, thereby justifying the equivalence balance.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 2 c.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court's discretionary choice to equate mitigating circumstances with an aggravating circumstance, based on a logical assessment of factual disproportionality, is immune from cassation review absent arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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provocation mitigation recidivism aggravation equivalence vs prevalence appellate discretion manifest unfoundedness attenuazione della pena tentato omicidio aggravato riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succ. mod.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 2:3 comma 8, d.l.
Art. 62 n. 2 c.p.
Assume la difesa del ricorrente che l'attenuante della provocazione, pur presente "formalmente", in quanto menzionata nel capo d'imputazione con il riferimento all' "art. 62 n.
Art. 133 c.p.
5 del ricorso si legge: "Se il Giudicante non richiama specificamente l'applicazione della attenuante comune nella valutazione di cui all'art. 133 c.p. essa dovrà necessariamente considerarsi non riconosciuta, a nulla valendo richiamai analogici o presunte applicazioni").
art. 133 c.p
5 del ricorso si legge: "Se il Giudicante non richiama specificamente l'applicazione della attenuante comune nella valutazione di cui all'art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi
245931; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, Dep. 2020, Defilippi
279838; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, Dep. 2018, Z.
Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Dep. 2022, Païneri
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITTORI MATTEO nato a COLLEFERRO il 30/07/2000 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Matteo VITTORI ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 30 gennaio 2023, confermativa della decisione, resa il 12 settembre 2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale l'imputato è stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione, per i reati, unificati dalla continuazione, di tentato omicidio in danno di Ilyass SOUFYANE e di porto illegale di un coltello a serramanico (fatti commessi in Colleferro il 3 maggio 2022).

Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione con carattere di prevalenza anziché di equivalenza rispetto all'aggravante della recidiva infraquinquennale. Assume la difesa del ricorrente che l'attenuante della provocazione, pur presente "formalmente", in quanto menzionata nel capo d'imputazione con il riferimento all' "art. 62 n. 2 c.p.", non era mai stata oggetto di considerazione quoad poenam, perché, se lo fosse stata, avrebbe dovuto necessariamente condurre a un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'unica aggravante (a pag. 5 del ricorso si legge: "Se il Giudicante non richiama specificamente l'applicazione della attenuante comune nella valutazione di cui all'art. 133 c.p. essa dovrà necessariamente considerarsi non riconosciuta, a nulla valendo richiamai analogici o presunte applicazioni").

2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 2:3 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarato inammissibile il ricorso.

3. L'avv. Fabio GENTILI, difensore e procuratore speciale della parte civile Soufiane ILYASS, ha fatto pervenire conclusioni del 21 dicembre 2023, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso in sintonia con la requisitoria del Procuratore generale.

4. L'avv. Fabrizio DI PAOLA, difensore del ricorrente, ha trasmesso conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Va premesso che, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e dalla conforme giurisprudenza di legittimità successiva, le è)‘^ statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). È stato, inoltre, precisato che il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460).

3. Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma, forse anche a scioglimento dell'ambiguità motivazionale serbata sul punto dal primo giudice (che, pur avendo dato atto che il VITTORI era stato vittima di un'iniziale aggressione da parte dell'ILYASS, non aveva mai parlato di riconoscimento dell'attenuante de qua, neppure in sede di trattamento sanzionatorio), ha riconosciuto esplicitamente, in favore dell'imputato, a pag. 8, la sussistenza della provocazione (non in senso solamente "formale", come opinato dalla difesa), seppure confermando il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle attenuanti (generiche e provocazione) rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale "alla luce della ricordata sproporzione tra l'azione del VITTORI e l'aggressione subìta": sproporzione correttamente ravvisata nel raffronto tra l'unico pugno iniziale subito dal VITTORI e le sette successive coltellate da costui sferrate in danno della persona offesa.

Si tratta di motivazione del tutto logica, con la quale il ricorrente neppure si confronta, preferendo insistere nel sostenere una tesi, quella secondo cui il riconoscimento di più attenuanti dovrebbe condurre "obbligatoriamente" a un giudizio di prevalenza "sull'unica aggravante contestata, the non trova conforto in alcuna disposizione codicistica.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

5. In mancanza di esplicita domanda di condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio, non si provvede alla relativa \StY' liquidazione in favore della parte civile (per tutte, Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, PaIrneri, Rv. 283379). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore