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Sentenza — n. 25270/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls probation order for failure to assess work needs and prognosis under Art. 47 Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Messina probation tribunal's order refusing a modification of curfew hours for Rosario Verdura. The lower court rejected the request solely based on the gravity of the crimes committed, ignoring the applicant's documented work schedule as a pizza maker. The Court ruled that the tribunal failed to conduct the required prognostic assessment under Article 47 of the Penal Code, which mandates considering the individual's reintegration needs and work life when setting probation conditions.

Regesto Legislator

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Art. 47 c.p.; Art. 94 D.P.R. 309/1990; The probation tribunal must explicitly assess the individual's work and reintegration needs when setting curfew restrictions, and a refusal based solely on crime severity without this prognostic analysis violates the principle of individualized treatment.

Parole chiave

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probation order modification curfew restrictions prognostic assessment reintegration needs individualized treatment Art. 47 Penal Code work schedule compatibility orario di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
239544, a mente della quale: «In tema di misure alternative alla detenzione non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una di dette misure (nella specie, l'affidamento in prova concesso ai sensi dell'art. 94 del d.P.R.
Art. 27, comma 3, Cost.
Le prescrizioni che si connotino in tale maniera, infatti, risultano inconciliabili con la funzione rieducativa, nonché volta al reinserimento sociale, che permea la misura alternativa alla detenzione in discorso e che è collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (sul punto, si veda Sez.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Pietro Fusca, ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza dì Messina; tale reclamo è stato riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè
pen., ai fini della concessione della misura alternativa, che postula un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, giudizio che è rilevante tanto nella fase genetica, quanto nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv.
Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo
Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv.
Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi
Per converso, il ricorso che contesti le sole prescrizioni dell'affidamento deve ritenersi legittimamente proposto, potendosi fare riferimento al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi, Rv.
Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, Zini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDURA ROSARIO nato a MESSINA il 15/08/1980 avverso l'ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. In data 07/03/2023, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha concesso a Rosario Verdura la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, imponendogli di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso fra le ore 18.00 e le ore 07.00. Per ragioni personali e lavorative, il condannato ha domandato la modifica di tali orari, ritenendo eccessivamente restrittiva - in particolare - la prescrizione di dover fare rientro presso l'abitazione entro le ore 18.00; una imposizione, inoltre, che il condannato ha valutato non essere condiabile con gli orari di svolgimento del lavoro di pizzaiolo, che egli dovrà osservare e che interessano un arco di tempo che si estende dalle 19.00 alle 24.00.

2. Con l'ordinanza oggi impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha disatteso la richiesta, fondando la propria decisione avversa, in via primaria, sulla considerazione della gravità dei reati commessi e ora in espiazione. Risultano prese in considerazione, altresì, tanto la pendenza di un procedimento per il reato di lesioni personali in concorso (commesso nel luglio del 2022) a carico del condannato, quanto la recente concessione della suddetta misura alternativa.

3. Rosario Verdura, a mezzo del difensore avv. Pietro Fusca, ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza dì Messina; tale reclamo è stato riqualificato, a norma dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Il provvedimento reiettivo, infatti, si fonda esclusivamente sul profilo della gravità dei reati di cui al titolo in esecuzione, nonché sulla pendenza di un procedimento per lesioni; risulta omessa, quindi, la necessaria valutazione in ordine alle esigenze - soprattutto di natura lavorativa - poste a fondamento dell'istanza di modifica dell'orario di rientro.

5. Il ricorso, originariamente fissato dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte per l'udienza del 07/12/2023, è stato trasmesso alla Prima Sezione, sul rilievo dell'assenza di profili di inammissibilità ed è stato, infine, fissato all'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.2. Osserva anzitutto il Collegio che le prescrizioni imposte al condannato, all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, non sono connotate da una loro autonomia funzionale, costituendo esse - al contrario - parte integrante del complessivo giudizio prognostico, relativo alla sussistenza delle condizioni pretese dalla norma ai fini dell'ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva vengono perseguite proprio attraverso le stesse prescrizioni. Deriva da tale presupposto sistematico, quindi, che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che fosse privo di tali prescrizioni, ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle, non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall'art. 47 Ord. pen., ai fini della concessione della misura alternativa, che postula un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell'affidato, giudizio che è rilevante tanto nella fase genetica, quanto nella fase dell'applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, Talamè, Rv. 240685;

Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029). 2.1. Per converso, il ricorso che contesti le sole prescrizioni dell'affidamento deve ritenersi legittimamente proposto, potendosi fare riferimento al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544, a mente della quale: «In tema di misure alternative alla detenzione non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una di dette misure (nella specie, l'affidamento in prova concesso ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte». 2.2.

Corollario logico di tale generale possibilità di impugnazione è la natura illegittima delle prescrizioni attuative del programma trattamentale, laddove queste si risolvano nell'imposizione di limitazioni di carattere vago e indifferenziato, che risultino sfornite di un reale aggancio alla realtà personale e lavorativa del condannato e che siano state adottate senza la prodronnica effettuazione di un compiuto giudizio prognostico, formulato specificamente nei confronti del singolo soggetto interessato. Le prescrizioni che si connotino in tale maniera, infatti, risultano inconciliabili con la funzione rieducativa, nonché volta al reinserimento sociale, che permea la misura alternativa alla detenzione in discorso e che è collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (sul punto, si veda Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383).

In sostanza, la regola interpretativa alla quale attenersi è nel senso che una prescrizione non sorretta da adeguata motivazione, la quale limiti ingiustificatamente le possibilità »A \ lavorative del condannato, si pone in conflitto con le finalità risocializzanti proprie dell'istituto.

3. Nel caso di specie, la disponibilità all'assunzione e l'orario di lavoro risultano documentati, in atti. Il provvedimento oggetto del reclamo, poi convertito in ricorso, manca di fornire adeguata risposta alle documentate esigenze di tipo lavorativo prospettate dal condannato; l'avversata decisione, in sostanza, non offre risposta puntuale alla specifica richiesta di modifica - originata dalle documentate esigenze lavorative - degli orari fissati con le prescrizioni, limitandosi invece, del tutto impropriamente, a richiamare la gravità dei reati.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di s