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Sentenza — n. 25260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for continued crimes due to base sentence error and lack of sentencing increase justification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the execution order regarding the sentencing calculation for continued crimes, remanding the case for a new trial. The Procuratore della Repubblica argued the lower court incorrectly used a co-defendant's sentence as the base and failed to justify the penalty increase. The Court agreed, finding the base sentence error and the lack of specific reasoning for the satellite crime's increase violated legal guarantees.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; In cases of continued crimes, the execution judge must use the sentence imposed on the principal offender as the base and must explicitly motivate the increase for satellite crimes to ensure a congruous penalty.

Parole chiave

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reato continuato giudice dell'esecuzione quantificazione pena motivazione sentenza coimputato reato satellite annullamento ordinanza infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 587 cod.proc.pen
art. 599-bis cod.proc.pen
587 cod.proc.pen., perché la riduzione di pena è stata concessa mediante la procedura di concordato di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen., e motivata dalla «resipiscenza dimostrata con la rinuncia ai motivi di appello e, dunque, con la sostanziale ammissione degli addebiti».

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARInel procedimento a carico di: COLAIANNI PASQUALE nato a BARI il 15/06/1988 avverso l'ordinanza del 20/09/2023 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ETTORE PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 20 settembre 2023 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza presentata da Pasquale Colaianni per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze, l'una emessa il 10 aprile 2021 e irrevocabile il 28 aprile 2021, e l'altra emessa il 02 marzo 2020 e divenuta irrevocabile il 25 luglio 2020, applicando la pena complessiva di un anno, nove mesi di reclusione ed euro 507 di multa. Il Tribunale ha ritenuto sussistere l'unicità del disegno criminoso per la natura dei reati, entrambi contro il patrimonio, le modalità esecutive, trattandosi di furti commessi con violenza sulle cose e in concorso con altri, e la contiguità spazio-temporale, in quanto commessi a Bari, tra il 2020 e il 2021, ed ha aumentato la pena base irrogata con la prima sentenza, indicata in diciotto mesi di reclusione ed euro 447 di multa, di tre mesi di reclusione ed euro 60 di multa, applicati per il reato satellite.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Il Tribunale ha errato nel calcolare la pena unica per i due reati riuniti in continuazione, perché ha ritenuto la pena irrogata con la prima sentenza pari a diciotto mesi di reclusione ed euro 447 di multa, mentre questa è stata applicata, dalla Corte di appello di Bari, solo al complice, mentre al Colaianni è stata confermata la pena di due anni di reclusione. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Il Tribunale ha omesso del tutto la motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento, alla luce del certificato penale del condannato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambi i motivi, e deve essere accolto.2. E' palese l'errore commesso dal giudice dell'esecuzione nell'individuare la pena irrogata per il reato più grave, da porre quale pena-base a cui aggiungere gli aumenti per i reati satellite. Il Tribunale ha utilizzato, infatti, la pena di diciotto mesi di reclusione ed euro 447 di multa applicata dalla Corte di appello di Bari, ma questa sentenza è stata emessa solo nei confronti del coimputato, unico impugnante, mentre la pena definitiva irrogata al Colaianni è quella emessa dal giudice di primo grado, pari a due anni di reclusione.

La sentenza di appello, infatti, non solo è stata emessa solo nei confronti del coimputato, ma il suo esito non può essere applicato al Colaianni in virtù dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587 cod.proc.pen., perché la riduzione di pena è stata concessa mediante la procedura di concordato di cui all'art. 599-bis cod.proc.pen., e motivata dalla «resipiscenza dimostrata con la rinuncia ai motivi di appello e, dunque, con la sostanziale ammissione degli addebiti». Il motivo di appello accolto, pertanto, ha natura esclusivamente personale, e il suo accoglimento non può giovare al coimputato non impugnante.

La pena base sulla quale calcolare l'aumento per il reato satellite, pertanto, deve essere ritenuta quella irrogata al Colaianni con la sentenza di primo grado.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione ha indicato l'aumento di pena per il reato satellite senza motivare in alcun modo le ragioni del quantum deciso. Vi sono indirizzi giurisprudenziali contrastanti circa l'obbligo di motivazione di tali aumenti, avvicendandosi pronunce secondo cui «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base» (Sez. 1, n.39350 del 19/07/2019, Rv. 276870), e pronunce secondo cui «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216).

Il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo applicato da questa seconda pronuncia, in quanto più garantista e tale da consentire di valutare la correttezza del ragionamento seguito dal giudice e il rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod.pen., che devono sovrintendere all'individuazione della pena congrua per ogni reato anche nel caso di applicazione di una pena in continuazione. Nel presente caso, la mancanza di motivazione impedisce di verificare la correttezza della valutazione operata dal giudice dell'esecuzione, che ha applicato un aumento di pena molto contenuto rispetto all'entità della pena irrogata dal giudice della cognizione per il reato satellite, e impedisce, pertanto, di valutare la fondatezza o meno della censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il pubblico ministero ricorrente giudica tale aumento non congruo, alla luce delle condanne già riportate dall'imputato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, relativamente alla sola quantificazione della pena da applicare per il reato continuato, essendo definitiva la decisione di ritenere sussistente la continuazione, in quanto non impugnata. Si impone, a tal fine, il rinvio degli atti al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari. Co