Cassation annuls appeal order for sentencing error in combined punishment calculation under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Luigi Memoli's appeal against the Salerno Court of Appeal's sentencing order regarding combined punishment. While the court rejected the claim of illegal recidiva aggravation, it found a mathematical error in calculating the minimum increase for the satellite offense under Article 81 of the Criminal Code. Consequently, the original order was annulled regarding the specific sentence quantification, and the case was remitted for a new determination of the correct minimum increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 81 cod. pen.: The court must accurately calculate the minimum increase for combined punishment; an erroneous mathematical derivation of the statutory minimum constitutes a ground for annulment requiring remittal for recalculation.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEMOLI LUIGI nato a SALERNO il 22/05/1975 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con nuovo calcolo della pena.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2023 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza presentata da Luigi Memoli per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, applicando la continuazione tra due delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e calcolando per essi la pena complessiva di undici anni e giorni venti di reclusione, ma dichiarando l'istanza inammissibile quanto ai delitti di cui all'art. 648 cod.pen. e all'art. 6, lett. d), legge n. 210/2008, essendo la stessa generica e non rinvenendosi, comunque, elementi indicativi di una medesimezza di disegno criminoso con gli ulteriori reati.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Luigi Memoli, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Aiello, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, in relazione all'art. 99, comma 4, cod. pen. Nel calcolare la pena unica per i due reati riuniti in continuazione, la Corte di appello ha applicato un aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod.pen., senza che tale aggravante fosse stata mai contestata ed applicata nei relativi procedimenti, ed ha calcolato un aumento di pena eccessivo, in ossequio al disposto di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen., nella specie non applicabile.
Questa decisione ha comportato, di fatto, una reformatio in peius e una violazione del giudicato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al calcolo dell'aumento della pena. La Corte non ha semplicemente errato il calcolo, ma ha commesso un errore di diritto, applicando il criterio stabilito dall'art. 81, comma 4, cod.pen. ed inoltre ha motivato in modo erroneo l'aumento di quattro anni e venti giorni di reclusione, affermando trattarsi dell'aumento minimo stabilito da detta norma, in quanto pari ad un terzo della pena base, mentre il terzo di sette anni di reclusione è pari a due anni e venti giorni di reclusione.
La motivazione dell'aumento applicato, pertanto, è di fatto mancante.
3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in riferimento al secondo motivo di ricorso, provvedendo al diverso calcolo della pena.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini sotto precisati, e deve essere accolto.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto dal provvedimento di cumulo, presente in atti, risulta che l'aggravante della recidiva reiterata, ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod.pen. è stata applicata al ricorrente con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 25 marzo 2022, di condanna a sette anni di reclusione per la violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/1990. Non sussiste, pertanto, il vizio lamentato, e l'applicazione del criterio di calcolo dell'aumento per la continuazione con gli altri reati stabilito dall'art. 81, comma 4, cod.pen è stata doverosamente disposta nel provvedimento impugnato, senza incorrere in una violazione peggiorativa di un precedente giudicato.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, limitatamente alla censura dell'errore di calcolo commesso dal giudice dell'esecuzione. Non sussiste, infatti, il lamentato errore di diritto consistente nell'applicazione del criterio stabilito dall'art. 81, comma 4, cod.pen., per i motivi già precisati nel paragrafo precedente. Sussiste, invece, l'errore di calcolo, che emerge con evidenza dalla lettura della motivazione. Il giudice dell'esecuzione ha affermato, infatti, che ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod.pen. l'aumento non può essere inferiore ad un terzo della pena irrogata per il reato base, per cui «avendo riportato per il reato più grave ... condanna alla pena di anni sette di reclusione, l'aumento a titolo di continuazione ... non può essere inferiore ad anni 4 e giorni 20 di reclusione.
Quindi, la pena va complessivamente rideterminata in anni undici e giorni venti di reclusione». La misura di un terzo della pena base di sette anni di reclusione viene indicata, pertanto, in quattro anni e venti giorni di reclusione, mentre essa ammonta a due anni e quattro mesi di reclusione: pertanto l'aumento minimo per il reato satellite, in applicazione del criterio di calcolo determinato dall'art. 81, comma 4, cod.pen., è pari a due anni e quattro mesi di reclusione. L'aumento concretamente applicato non è illegale, in quanto l'art. 81, comma 4, cod.pen. non pone limiti massimi alla pena da infliggere per il reato satellite, la quale incontra, quindi, solo il limite stabilito dall'art. 81, comma 1, cod.pen.
La motivazione adottata dalla Corte di appello di Salerno è, però, manifestamente errata, in quanto l'aumento di quattro anni e venti giorni di reclusione non può essere qualificato come quello minimo imposto dalla legge.4. L'ordinanza impugnata deve, perciò, essere annullata relativamente alla quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che provvederà ad una nuova determinazione dell'aumento congruo da applicare, tenendo conto della diversa misura del minimo stabilito dall'art. 81, comma 4, cod.pen.
Il ricorso, invece, deve essere rigettato quanto alle ulteriori questioni sollevate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla quantificazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il