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Sentenza — n. 25240/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order denying criminal continuance due to ignored prior unitary crime findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order which had rejected the request for criminal continuance based on the temporal distance between offenses. The applicant argued that the lower court erred by focusing solely on the span between the first and last conviction while ignoring specific instances of crimes committed days or weeks apart. The court held that previous judicial findings of a unitary criminal design must be considered and cannot be disregarded as a definitive bar to continuance, requiring a fresh evaluation of the overall factual and legal context.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge must consider prior judicial findings of a unitary criminal design when evaluating a request for criminal continuance, as temporal proximity alone is not definitive proof against unity and previous determinations of a common criminal plan remain relevant despite the distinct nature of the new request.

Parole chiave

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criminal continuance unitary criminal design execution order annulment temporal proximity prior judicial findings abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da Michele Armentano intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Art. 81 cod. pen.
Risulta dagli atti che il Tribunale di Parma, quale giudice del merito, nella sentenza riportata sub 5) del provvedimento impugnato, ha già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. più condotte di truffa commesse dal 24 gennaio 2011 a 25 ottobre 2012.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da Michele Armentano intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
art. 81 cod. pen
Risulta dagli atti che il Tribunale di Parma, quale giudice del merito, nella sentenza riportata sub 5) del provvedimento impugnato, ha già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 640 cod. pen
I fatti con riferimento ai quali l'istante invoca il riconoscimento dell'istituto della continuazione riguardano violazioni dell'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic
Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv.
Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes
258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv.
Sez. 1, n. 395 del 20/01/1994, Basile
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARMENTANO MICHELE nato a TORINO il 01/05/1976 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lettele je conclusioni del PG;r5t., Ci(:) , e\c\ '\<"(:, r‘%C.N \\ \f`k O "ts\à,4\e"vn

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata da Michele Armentano intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione. A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione, pur senza trascurare il dato dell'omogeneità dei fatti, tutti integranti il reato di truffa, ha valorizzato la distanza temporale tra le condotte, osservando come le stesse fossero state commesse «nell'arco di più di due anni, essendo la prima contestata come commessa il 7 febbraio 2011 e l'ultima il 4 giugno 2013», soggiungendo che «anche volendo considerare la distanza temporale soltanto tra alcune pronunce, le singole condotte risultano commesse a distanza di diversi mesi l'una dall'altra».

Per tale via ha reputato - anche alla stregua dei numerosi precedenti di cui l'istante era gravato relativi a reati della stessa specie di quelli oggetto della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione - che le condotte fossero espressione dell'adesione dell'istante a un generico programma delinquenziale.

2. Ricorre Armentano per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Michele Aufiero, e deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità dell'ordinanza. Il giudice a quo, nel valutare la distanza temporale tra i reati, avrebbe errato nel considerarne l'ampiezza, parametrandola al tempo intercorso tra la prima e l'ultima condanna. Avrebbe altresì travisato il dato obiettivo della distanza tra le singole fattispecie di truffa, alcune delle quali distanti meno di due mesi e le altre commesse addirittura a distanza di un giorno l'una dall'altra.

3. Il Sostituto Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 23 gennaio 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Risulta dagli atti che il Tribunale di Parma, quale giudice del merito, nella sentenza riportata sub 5) del provvedimento impugnato, ha già ritenuto unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. più condotte di truffa commesse dal 24 gennaio 2011 a 25 ottobre 2012. I fatti con riferimento ai quali l'istante invoca il riconoscimento dell'istituto della continuazione riguardano violazioni dell'art. 640 cod. pen., giudicate con le sentenze sub 1), 2) e 4), commesse rispettivamente in data 22 maggio 2012, 24 ottobre 2012 e 30 marzo 2012 e, dunque, nello stesso arco temporale suindicato.

Inoltre la truffa di cui alla sentenza sub 2) è stata commessa il giorno precedente e nello stesso luogo di una di quelle giudicate con la sentenza di cui al n. 5). Così riassunta la situazione fattuale delle condanne a carico di Armentano, va in questa sede riaffermato il principio, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903;

Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781). Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petitum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche a un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale.

Sotto altro profilo, va osservato che il dato cronologico - e cioè il breve lass di tempo intercorso tra le diverse azioni - quale elemento di valutazione ai fini della sussistenza del requisito della unicità del disegno criminoso, non può da solo assurgere a dato probatorio definitivo, ma può solo considerarsi un principio di prova positiva. Pertinente si reputa in proposito un risalente, ma mai superato arresto secondo il quale «La vicinanza e la lontananza temporale tra le violazioni che formano oggetto di esame, per stabilire se siano espressione di un medesimo disegno criminoso, non possono valutarsi sullo stesso piano.

È evidente, infatti, che se un breve lasso di tempo tra la consumazione di due fatti criminosi può costituire un principio di prova indiretta dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso che li unifica, disegno che potrà ritenersi accertato sempre che concorrano altri indizi a chiudere il cerchio dimostrativo, la lontananza temporale tra i reati di per sé costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che connota psicologicamente la condotta umana improntata di norma all'azione o all'omissione come conseguenza dell'immediatezza dell'ideazione e della violazione» (Sez. 1, n. 395 del 20/01/1994, Basile, 196677).

3. Ai sunteggiati, condivisi principi l'ordinanza impugnata non si è attenuta, sicché s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Asti, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti.