Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to merit-based sentencing criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giacomo Geronimo's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Geronimo challenged his suspended sentence for violating special surveillance measures, arguing the penalty exceeded statutory minimums and lacked proper mitigation. The Court rejected this, ruling that the lower courts adequately considered his negative personality traits and lack of remorse, making the sentencing a matter of merit review rather than legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the quantity of a sentence based on merit evaluations are inadmissible when the lower courts have provided reasoned assessments of the offender's personality and the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GERONIMO GIACOMO nato a GRUMO APPULA il 01/04/1977 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; f
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 07/01/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto Giacomo Geronimo colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 perché, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava più volte le prescrizioni relative alla misura e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
2. Ricorre per cassazione Giacomo Geronimo, a mezzo del difensore avv. Pasquale Giulitto, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen. Era stata dedotta, in sede di gravame, la doglianza inerente alla eccessiva asprezza del trattamento sanzionatorio, ma su tale profilo non è stata fornita risposta alcuna, ad opera dei Giudici di secondo grado; in particolare, non è dato comprendere la ragione del discostamento stabilito, quanto alla pena base, rispetto al minimo edittale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La motivazione della sentenza impugnata è riferita tanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quanto all'individuazione della pena base, finalizzata all'esigenza di adeguare il trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto.
4. Il ricorso, che censura l'entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile in quanto i giudici dei due gradi di merito - con doppia conforme affermazione di responsabilità - non hanno affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono argomentate valutazioni negative, in ordine alla personalità dell'imputato. È inammissibile, in particolare, in quanto risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, il motivo di ricorso concernente la misura della pena: la motivazione della impugnata sentenza - come detto sovrapponile a quella del primo giudice - si sottrae, sul punto, a ogni sindacato.
Nelle sentenze di merito, infatti, viene adeguatamente considerata la negativa personalità dell'imputato, trattandosi di soggetto pregiudicato e si tiene anche conto del comportamento da lui nuto, non te,2 improntato ad alcuna forma di collaborazione, né evocativo di un pur minimo affiato di resipiscenza (elementi sicuramente rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen.).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis