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Sentenza — n. 25227/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence on sentencing logic but dismisses other grounds regarding preventive measures and facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25227/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court annulled the lower court's judgment solely regarding the illogical calculation of the sentence, while rejecting the other two grounds. The appellant argued that the preventive measure was misapplied to property crimes and that the abandonment of residence was factually unsupported. The court found the first two arguments unpromising due to adequate reasoning on public danger and the timeline of events, but confirmed the third ground because the lower court incorrectly stated the base penalty was near the minimum when it was actually near the maximum.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 133 cod. pen.: The court must verify the conformity of administrative measures to legal prescriptions without re-evaluating the danger judgment, and sentencing logic must be coherent with statutory minimums and maximums.

Parole chiave

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preventive measures danger assessment sentencing logic abbreviated procedure property crimes residence obligation cassation annulment inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio.
Art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contraria rispetto all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
Art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contraria rispetto all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.
Art. 133 cod. pen.
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena.
art. 133 cod. pen
Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2011, Marcucci
Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Capare4
Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong
159, viene in rilievo l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STABELLINI MASSIMILIANO nato a FERRARA il 16/08/1971 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Bologna ha confermato quella con la quale il Tribunale di Ferrara, in data 1 aprile 2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato Massimiliano Stabellini colpevole del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e l'aveva condannato alla pena di tre mesi di arresto.

2. Ricorre per cassazione Stabellini, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Giampaolo Remondi, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e la carenza di motivazione in punto di mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La Corte territoriale avrebbe, invero, assunto una decisione contraria rispetto all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2011, Marcucci, RV. 281842).

Nel provvedimento annmnistrativo di cui si tratta Stabellini è stato invero indicato come responsabile esclusivamente di reati contro il patrimonio e, comunque non collegati all'ordine ovvero alla sicurezza pubblica, sicché i Giudici di merito avrebbero dovuto disapplicare il provvedimento e, conseguentemente, assolvere l'imputato dalla contravvenzione contestata. 2.2. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del presupposto fattuale dell'avere Stabellini abbandonato il Comune di Codigoro dopo l'intimazione del relativo obbligo.

L'argomentazione svolta dalla Corte di appello sul punto è meramente ipotetica e, come tale, insufficiente. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 133 cod. pen. e l'illogicità della motivazione in punto di dosimetria della pena. La Corte territoriale, dinanzi ad analogo motivo di appello, ha ritenuto la pena base di sei mesi di arresto «prossima al minimo edittale» rendendo una motivazione del tutto illogica e, comunque, errata.3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. La difesa, in data 15 febbraio 2024 ha depositato conclusioni scritte con le quali ha replicato a quelle del Sostituto Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, per le ragioni che si indicano di seguito.

1. Il primo motivo è privo di pregio. Nell'avversare la doglianza difensiva, la Corte di appello, dopo avere richiamato le «categorie dell'art. 1» del d.lgs. n. 159 del 2011, fa esplicito riferimento alle «molteplici condanne per delitti contro il patrimonio». Tale motivazione, sintetica ma adeguata, è rispettosa del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Capare4, Rv. 274649). Corretto è, invero, il richiamo alla pluralità di condanne per reati contro il patrimonio, posto che in tema di misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento alla c.d. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett.

b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, viene in rilievo l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali (Sez. 1, n. 27366 del 28/01/2021, He Dong, Rv. 281620).

2. Del pari infondato è il secondo motivo. L'ordine di rientrare a Ferrara, luogo di residenza, e quello di non fare ritorno a Codigoro, è stato notificato al ricorrente il 10 marzo, mentre il fatto (ossia la sua presenza a Codigoro) è del 30 aprile 2019. Con motivazione non manifestamente illogica, la Corte di appello ha dedotto dal tempo trascorso tra la notifica del provvedimento questorile e il fatto contestato che Stabellini si fosse adeguato all'ordine impostogli. A fronte di tanto, la difesa lungi dal fornire la relativa prova contraria, si è limitata a dedurre genericamente l'insufficienza di tale motivazione.

3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello, in punto di motivazione della dosimetria della pena, ha svolto un'affermazione palesemente illogica laddove ha indicato che la pena base sarebbe stata «fissata in misura prossima ai minimi edittali», mentre la contravvenzione de qua è punita da uno a sei mesi di arresto e che, pertanto, avuto riguardo alla riduzione per il rito abbreviato prescelto, la condanna a tre mesi di arresto s'identifica con l'irrogazione del massimo della pena.

4. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata per nuovo giudizio su tale punto, mentre i restanti motivi vanno rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così deci