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Sentenza — n. 24790/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against surveillance court order due to late notification deadline application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the lower court's dismissal of an appeal regarding a liberty surveillance measure. The appellant argued that the appeal was timely because the statutory deadline for the defense began later than for the defendant due to separate notification dates. The court agreed, ruling that the later expiring deadline governs both parties, making the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 3, cod. proc. pen.; When notification dates for the accused and their defense differ, the later expiring deadline applies to both, rendering an appeal filed within that period admissible.

Parole chiave

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liberty surveillance measure notification deadline defense representation procedural admissibility later expiring term notificazione tardiva decorrenza del termine periodo di attesa

Disposizioni normative citate

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Art. 580, comma 1, cod. proc. pen.
Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto misure di sicurezza personali diverse dalla confisca, a norma dell'art. 580, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre appello l'interessato e il suo difensore.
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, quello di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art.
Art. 585, comma 2, lett. s), cod. proc. pen.
pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. s), cod. proc. pen.).
Art. 585, comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, «opera per entrambi il termine che scade per ultimo».
art. 585 cod. proc. pen
Stefania Pierro, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano
Fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, Rv.
Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani
285132; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAROTTA WALTER nato a BATTIPAGLIA il 15/10/1983 avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni che ha chiesto l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Walter Marotta avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Salerno il 23 marzo 2023 con la quale era stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di due anni. Con tale provvedimento era stata dichiarata l'attualità della pericolosità sociale di Marotta ed esecutiva la misura disposta con sentenza del Tribunale di Velletri in data 31 maggio 2016, irrevocabile il 3 ottobre 2017. Il Tribunale ha rilevato la tardività dell'impugnazione essendo stato depositato l'atto di appello 1'11 aprile 2023, ossia oltre il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. applicabile alla fattispecie.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Walter Marotta, per mezzo del proprio difensore Avv. Stefania Pierro, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 585 cod. proc. pen. In particolare, ha censurato il provvedimento in quanto frutto di un'errata lettura della predetta norma che, al comma 3, prevede che, nel caso in cui la decorrenza dei termini per impugnare sia diversa per imputato e difensore, opera, per entrambi, il termine che scade per ultimo. Nel caso di specie, l'ordinanza del Tribunale era stata notificata al difensore il 23 marzo 2023 e a Marotta il 1° aprile 2023, con la conseguenza che il dies a quo da considerare, ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni, era il secondo. Pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza aventi ad oggetto misure di sicurezza personali diverse dalla confisca, a norma dell'art. 580, comma 1, cod. proc. pen., possono proporre appello l'interessato e il suo difensore. Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, quello di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. s), cod. proc. pen.).

L'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, «opera per entrambi il termine che scade per ultimo». Si tratta di disciplina che trova applicazione anche nel caso di provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Fra le altre, in tal senso, Sez. 1, n. 41559 del 06/04/2023, Alfano, Rv. 285132; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689.

2. Nella fattispecie, la notifica dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata è stata eseguita il 23 marzo 2023 nei confronti del difensore e il 1° aprile 2023 dai Carabinieri di Eboli nei confronti di Marotta, per come evincibile dal verbale di notifica e contestuale esecuzione della misura di sicurezza allegato al ricorso per cassazione. Ne deriva che, quando è stato depositato l'atto di impugnazione, ossia 1'11 aprile 2023, il termine di cui all'art. 585, comma 2, lett. a, cod. proc. pen. non era ancora decorso.

3. Da quanto esposto discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Salerno.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di so