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Sentenza — n. 24787/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24787/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24787/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, in sede di riesame della pericolosità sociale, funzionale all'applicazione di una misura di sicurezza personale a carico di Antonio De Biase, dichiarava la pericolosità scemata, ma non cessata, e ordinava darsi esecuzione alla libertà vigilata per la durata di un anno.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 24787/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza è ammesso appello al tribunale di sorveglianza, nel termine ordinario di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento (o dalla comunicazione dell'avviso di deposito). Non è, viceversa, ammesso ricorso diretto per cassazione (da ultimo, Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177-01). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione al riguardo.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza misura di contenzione legittimità della carcerazione preventiva riesame dell'entità pena minaccia nel diritto penale divieto di molestie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da De Biase Antonio, nato a Crotone il 20/02/1970 avverso l'ordinanza del 20/10/2023 del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, in sede di riesame della pericolosità sociale, funzionale all'applicazione di una misura di sicurezza personale a carico di Antonio De Biase, dichiarava la pericolosità scemata, ma non cessata, e ordinava darsi esecuzione alla libertà vigilata per la durata di un anno.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato, sulla base di unico motivo in cui deduce la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il disposto dell'art. 680, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza è ammesso appello al tribunale di sorveglianza, nel termine ordinario di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento (o dalla comunicazione dell'avviso di deposito). Non è, viceversa, ammesso ricorso diretto per cassazione (da ultimo, Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177-01). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per la decisione al riguardo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così d