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Sentenza — n. 24785/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to missing domicile declaration and special power of attorney.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24785/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required domicile declaration or a post-sentence power of attorney. The appellant argued that the lower court erred by not considering the lack of a special power of attorney for the defense lawyer who filed the initial waiver. The Court ruled that the new procedural rules introduced by D.Lgs. 150/2022 apply to cassation appeals, making the absence of these formalities a fatal defect for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 589, cod. proc. pen.: The new inadmissibility requirements regarding domicile declaration and special power of attorney apply to cassation appeals to ensure the conscious exercise of the right to appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility domicile declaration requirement special power of attorney D.Lgs. 150/2022 procedural rules waiver of opposition rinuncia alle prestazioni d'assicurazione revoca dell'opposizione rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
In tema di impugnazioni, infatti, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 589, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha evidenziato che l'imputato, prima dell'udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 589 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 589 cod. proc. pen
Il Tribunale ha evidenziato che l'imputato, prima dell'udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen.
art. 461 cod. proc. pen
aveva rinunciato all'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Pertanto, l'impugnazione avverso tale provvedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 581 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO ROBERTO nato a BARI il 09/10/1998 avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/septi.t.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Marilia di Nardo, chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Ruggiero Roberto ricorre avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 del Tribunale di Pescara, che ha dichiarato l'esecutività del decreto penale di condanna n. 501 del 27 maggio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescala aveva condannato l'imputato. Il Tribunale ha evidenziato che l'imputato, prima dell'udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. aveva rinunciato all'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all'art. 589 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il precedente difensore, che aveva depositato atto di rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna, era sprovvisto di procura speciale per presentare tale rinuncia, così violando l'art. 589, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che il provvedimento impugnato deve essere qualificato come sentenza, avendo un contenuto definitorio del procedimento penale a carico di Ruggiero ed essendo stato emesso dopo l'apertura del dibattimento. Pertanto, l'impugnazione avverso tale provvedimento soggiace alla disciplina di cui all'art. 581 cod. proc. pen., relativa alla forma dell'impugnazione, secondo cui, con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Nel caso di specie, contestualmente al ricorso per cassazione, non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, né l'atto con il //AY(A quale lo stesso ha rilasciato al suo difensore, successivamente alla pronuncia della sentenza, specifico mandato a impugnare. Per di più il difensore Avv. Sebastiano Tinelli non aveva ricevuto nemmeno la procura speciale per proporre opposizione al decreto penale di condanna per come è stato evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso. In tema di impugnazioni, infatti, la nuova causa di inammissibilità di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C