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Sentenza — n. 24771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls criminal order for failure to pay child support due to lack of analytical penalty increase calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a first-instance order recognizing the continuation of six child support non-payment offenses. The prosecution argued the penalty determination violated Supreme Court principles by failing to analytically calculate and motivate individual increases for each satellite offense. The court agreed, ruling that the original order was annulled and remanded for a new trial to ensure proper analytical calculation of the total sentence.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The judge must analytically identify the most serious offense, establish the base penalty, and separately calculate and motivate the increase for each satellite offense when determining a continued penalty.

Parole chiave

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criminal penalty continuation analytical penalty calculation child support offenses Supreme Court precedent remand for new trial adeguamento della pena remissione della pena esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U 2021, ric. Pizzone
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRANInel procedimento a carico di: CARONE FRANCESCO nato a BARLETTA il 09/01/1968 avverso l'ordinanza del 01/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; lette/s9atite le conclusioni del PG 14 - t.R.1t (LA— comc Cs.),?.0 te.X ' cc-0 u&QJ -t^o cui (c_0>cia. n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 settembre 2023 il GIP del Tribunale di Trani - quale giudice della esecuzione - ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevocabili, introdotta da Carone Francesco . Premesso che le decisioni (in numero di sei) hanno tutte ad oggetto il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento per il coniuge e i figli, il GIP determina la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale. La deduzione introdotta è di violazione di legge. Si rappresenta che la determinazione della pena - con particolare riferimento alla individuazione e quantificazione degli aumenti sulla pena (Xt base - non è stata realizzata in modo analitico, violando i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione. Inoltre vi è manifesto errore di calcolo nel dispositivo della decisione.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La modalità di determinazione della pena per il reato continuato è stata di recente oggetto di un intervento regolativo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U 2021, ric. Pizzone), con cui si è precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. 3.2 La decisione impugnata non realizza in modo chiaro siffatta modalità ed inoltre contiene un evidente errore di calcolo, come segnalato dal RM. ricorrente. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trani. Così deciso in data 8 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P