Italian Supreme Court allows prosecution for illegal gun carrying by rejecting prescription defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore generale appealed a lower court's decision to dismiss charges against Di Nardo due to prescription limits. While the court acknowledged the ordinary prescription period had not expired, it found the maximum period had passed for the specific crime of carrying a common firearm. Consequently, the Supreme Court annulled the dismissal order regarding this specific charge and remanded the case for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, primo comma, cod. pen.; Art. 161, secondo comma, cod. pen.: The ordinary prescription period for illegal carrying of a common firearm has not expired, but the maximum period has, requiring a new trial on the specific charge.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento a carico di Di Nardo Gianfranco, nato a Venafro il 07/08/1964 avverso la sentenza del 17/10/2023 del Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gianfranco Di Nardo in ordine ai reati a lui ascritti (minaccia, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, danneggiamento e furto) perché estinti per intervenuta prescrizione.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, denunciando, con unico motivo, la violazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. La prescrizione non sarebbe infatti decorsa, alla data della sentenza impugnata, limitatamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo e in rapporto alla pena edittale per esso dalla legge comminata.
3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il reato di porto illegale di arma comune da sparo è punito, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, con la reclusione sino ad un massimo di sei anni e otto mesi (la natura comune dell'arma è elemento essenziale del reato, e non circostanziale, e la fattispecie si atteggia a reato autonomo: da ultimo, Sez. 1, n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551-01). Il termine ordinario di prescrizione è, dunque, di pari durata (art. 157, primo comma, cod. pen.), mentre il termine massimo è pari ad otto anni e quattro mesi (art. 161, secondo comma, stesso codice). Né l'un termine, né l'altro, erano decorsi alla data della sentenza impugnata (17 ottobre 2023), considerato (quanto al termine ordinario) che il decreto che dispone il giudizio è stato adottato il 16 novembre 2017, e considerato (quanto al termine massimo) che il reato risulta commesso il 22 dicembre 2015. Né i termini sono decorsi alla data del dispositivo odierno.
2. Segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, relativamente al reato in discorso. Trattandosi di ricorso proposto ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen., il rinvio deve essere disposto dinanzi alla Corte di appello di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di porto illegale di arma comune da sparo con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo alla Corte di appello di Campo