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Sentenza — n. 24543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial citing lack of social reintegration prognosis and inadequate residence suitability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Hanoman Pasquale's appeal against the Florence Supervision Tribunal's refusal to grant home detention. The Tribunal denied the measure due to the recidivist's poor personal evolution, the criminogenic nature of the proposed Calabrian address, and the unsuitability of the Ponte Buggianese residence due to its proximity to minors. The Court upheld this decision, affirming that probation requires a reasonable prognosis of social reintegration and that the Tribunal correctly assessed the defendant's history and the inadequacy of the proposed living arrangements.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354; probation measures require a reasonable prognosis of social reintegration based on personal evolution and residence suitability, allowing courts to deny benefits when the defendant's history indicates high recidivism risk or when proposed addresses are criminogenic.

Parole chiave

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probation measure denial home detention suitability social reintegration prognosis recidivism risk assessment residence criminogenicity gradual benefit approach Supervision Tribunal powers durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Hanoman Pasquale ricorre avverso l'ordinanza del 7 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli
Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HANOMAN PASQUALE nato a TAURIANOVA il 05/12/1965 avverso l'ordinanza del 07/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Hanoman Pasquale ricorre avverso l'ordinanza del 7 settembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente alla residua pena di anni sedici e mesi sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria del 24 marzo 2022.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente affermato che il condannato presentava uno «scarso grado di evoluzione» personale, contrariamente a quanto rilevato dagli stessi operatori del trattamento, i quali avevano evidenziato un'evoluta capacità critica dello stesso e un'evidente sua maturazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha affermato che i domicili forniti dalla difesa fossero non idonei per l'esecuzione della misura richiesta, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Secondo il ricorrente, infatti, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che le implicazioni criminogene relative al territorio erano risalenti a un periodo lontano nel tempo, come anche evidenziato dalla Prefettura di Siena. L'idoneità degli immobili indicati, inoltre, era stata accertata anche dai Carabinieri di Ponte Buggianese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio di diritto, affermato da questa Corte con riferimento all'affidamento in prova in casi particolari ma valido - stante l'identità di ratio e di presupposti - per tutte le misure alternative alla detenzione in carcere previste dagli artt. 47 e segg. ord. pen., secondo cui, con tale istituto, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed Omenti di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.

I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali e nelle pendenze processuali (Sez. 1, n. 1812 del 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062), nelle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 del 11/03/1997, Caputi, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra.

In tal senso, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e degli altri benefici penitenziari, si deve avere riguardo anche al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o non, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322). Pertanto, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza, preso atto dei precedenti penali del detenuto per condotte illecite reiterate in un ampio arco di vita (anche in ordine a reati ostativi, per i quali lo stesso aveva comunque già espiato le relative pene), ha evidenziato come la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare non poteva essere accolta, poiché ritenuta non idonea a supportare il percorso di reinserimento sociale dello stesso. Il giudice di merito, poi, ha ritenuto non idonei i domicili indicati nell'istanza, posto che l'immobile sito in Calabria presentava delle implicazioni criminogene, come rilevato dalla nota della Questura di Reggio Calabria del 13 luglio 2022, e che quello sito in Ponte Buggianese, nel quale vivevano almeno otto persone (tra cui anche minori), non poteva rappresentare una valida opportunità, in quanto la presenza del detenuto avrebbe potuto costituire un oggettivo ed eccessivo aggravio.Il Tribunale di sorveglianza, quindi, rilevato che il detenuto non aveva mai fruito di permessi premio, ha ritenuto che l'avvio di un percorso graduale potesse costituire un adeguato supporto al corretto reinserimento dello stesso, rappresentandosi, infatti, come opportunità per rafforzare il processo di revisione critica, idonea a far ritenere superato il rischio di recidivanza di condotte delittuose.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ri