Italian court dismisses appeal as mere repetition of previously rejected request under execution proceedings preclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request constituted a mere repetition of a previously rejected claim. The applicant argued that the execution judge failed to consider prior judicial findings regarding the connection between two drug-related crimes and the expiration of sentences. The court held that Article 666 of the Code of Criminal Procedure creates a preclusion effect when an instance is a simple reiteration of a dismissed request without new facts or legal issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request in execution proceedings is inadmissible if it constitutes a mere repetition of a previously rejected claim, barring further proceedings on the same petitum unless new facts or legal questions arise.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EZZIRARI ABDERRAHIM nato il 23/09/1972 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/saatite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ezzirari Abderrahim ricorre avverso l'ordinanza del 26 giugno 2023 del G.i.p. del Tribunale di Brescia che, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 676 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di estinzione della pena inflitta dal G.i.p. del Tribunale di Larino in data 26.5.2001. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'istanza era una mera riproposizione di altra istanza fondata sui medesimi elementi e già dichiarata inammissibile: il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 giugno 2022, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione avverso il provvedimento del 4 marzo 2021, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale l'interessato aveva chiesto l'estinzione delle pene di cui alle sentenze del G.i.p. del Tribunale di Larino del 26 maggio 2001, definitiva il 16 giugno 2001, in ordine al reato di produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 21 giugno 2004, definitiva il 13 febbraio 2009, in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 T.U. stup.
Nel medesimo provvedimento del 3 giugno 2022 era stato rilevato che, con diversa e precedente ordinanza del 2 dicembre 2021, il giudice dell'esecuzione - per quello che qui interessa - aveva già rigettato analoga richiesta.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 172 cod. pen., 671 cod. proc. pen., 73 e 74 T.U. stup., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di valorizzare correttamente il fatto che - con ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 4 dicembre 2020 del G.i.p. del Tribunale di Brescia - il reato di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Larino del 21 maggio 2001 era stato riunito dal vincolo della continuazione con il reato oggetto di cui alla sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 21 giugno 2004 e che, quindi, era stata riconosciuta una connessione tra il reato associativo e il reato- fine.
Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto affermare che, ai sensi dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., Ezzirari, nel corso del tempo necessario per l'estinzione della pena di cui alla prima sentenza in esame, avesse riportato una nuova condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, 2 /AC posto che, in sede di applicazione della disciplina della continuazione, era stata accertata tra i due reati una connessione. Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, con riferimento al reato di cui all'art. 74 T.U. stup., il precedente giudice dell'esecuzione aveva escluso la circostanza aggravante della recidiva per assenza del presupposto giuridico e aveva dichiarato estinta la pena per decorso del tempo anche con riferimento ai relativi reati-fine, tra i quali - quindi - doveva essere considerato anche quello della precedente sentenza del G.i.p. del Tribunale di Larino del 21 maggio 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione.
Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il precedente giudice dell'esecuzione aveva già provveduto su analoga istanza fondata sui medesimi elementi riproposti nell'incidente di esecuzione in esame. Inoltre, dalla lettura dell'ordinanza del 3 giugno 2022, richiamata nel provvedimento impugnato, era emerso che il G.i.p. del Tribunale di Brescia, quale ulteriore e diverso giudice dell'esecuzione, aveva già provveduto con precedente ordinanza del 2 dicembre 2021 su analoga istanza, fondata sui medesimo elementi delle successive istanze depositate dal ricorrente.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr