Sentenza — n. 24528/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023 che, quale giudice dell'esecuzione, agli effetti della esecuzione della pena di anni 9 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli il 17.6.2021, ha accolto l'istanza con la quale D'Amico Antonio aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della custodia cautelare dal 7 ottobre 2013 al 17 luglio 2014 (per un totale di 283 giorni) nell'ambito del procedimento individuato con R.G.N.R. n. 50890/2013, nel quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 luglio 2014 aveva poi emesso nei suoi confronti sentenza di assoluzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 24528/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 50890/2013, nel quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 luglio 2014 aveva poi emesso nei suoi confronti sentenza di assoluzione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: D'AMICO ANTONIO nato a CAPUA il 02/02/1963 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG é Il Procuratore generale, Giulio Romano, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2023 che, quale giudice dell'esecuzione, agli effetti della esecuzione della pena di anni 9 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli il 17.6.2021, ha accolto l'istanza con la quale D'Amico Antonio aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della custodia cautelare dal 7 ottobre 2013 al 17 luglio 2014 (per un totale di 283 giorni) nell'ambito del procedimento individuato con R.G.N.R. n. 50890/2013, nel quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 luglio 2014 aveva poi emesso nei suoi confronti sentenza di assoluzione.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la situazione di restrizione di D'Amico in stato di custodia cautelare si era conclusa nel luglio 2014, prima della cessazione della permanenza del reato associativo. Pertanto, non sarebbe stato possibile riconoscere la fungibilità della relativa pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Dalla sentenza di primo grado confermata da quella di appello si evince che il reato associativo, per il quale il ricorrente ha subito la condanna definitiva, è un reato permanente consumato dall'anno 2006 al mese di gennaio 2014, pertanto è stato realizzato in parte dopo l'inizio il 7.10.2013 della custodia cautelare suddetta e in parte prima della sua cessazione il 17 luglio 2014, sicché il giudice dell'esecuzione deve rivalutare il rapporto tra le pene inflitte e lo stato di detta custodia cautelare agli effetti della fungibilità. Il giudice dell'esecuzione, in particolare, deve correttamente applicare al caso di specie il principio di diritto secondo il quale l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di Perna, Rv. 272102).2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata affinché il giudice svolga tale accertamento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli