Cassation Court dismisses appeal for execution of confiscation, qualifying it as an opposition under Art. 667 CP. The court orders transmission to the Court of Appeal for further proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maria Grazia Vergari regarding the execution of a confiscation order against Luana De Lorenzis. The appellant argued for the return of the confiscated property based on simulated sales and inheritance division, claiming procedural violations. The court ruled that the appeal must be qualified as an opposition under Article 667 of the Criminal Procedure Code, not a direct cassation appeal, and ordered the case files to be transmitted to the Court of Appeal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal against an execution order in confiscation proceedings must be qualified as an opposition under Art. 667, and the case must be transmitted to the appellate court for a new hearing, regardless of the formal name given by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGARI MARIA GRAZIA nato a MILANO il 05/07/1946 avverso l'ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Maria Grazia VERGARI, quale terza interessata, promuoveva incidente di esecuzione, chiedendo la restituzione del bene immobile oggetto di confisca per equivalente (dell'importo di euro 23.621,30) disposta nei confronti di Luana DE LORENZIS con la sentenza di condanna per il reato di peculato e altro emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 22 settembre 2016, riformata dalla Corte di appello di Lecce in relazione ai reati di cui agli artt. 483 e 491-bis cod. pen., dichiarati estinti per prescrizione (sentenza del 14 ottobre 2019; irrevocabile il 14 luglio 2020: l'immobile veniva individuato e concretamente confiscato dopo l'irrevocabilità della sentenza penale).
2. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, rilevando che la data della disposta confisca (6 agosto 2021) era antecedente a quella di trascrizione della sentenza di divisione giudiziale (4 febbraio 2022), divisione ereditaria nell'ambito della quale l'immobile de quo, già di proprietà della DE LORENZIS, risultava assegnato alla VERGARL 3. Ha proposto ricorso la terza interessata, per il tramite del difensore e procuratore speciale, deducendo violazione dell'art. 322-ter cod. pen. e vizio di motivazione. Ripercorse le intrecciate vicende civili e penali che hanno interessato il bene oggetto di confisca, la difesa della ricorrente, quanto alle vicende civilistiche, ricorda:
a) che in relazione ai due contratti di compravendita del bene (da Antonio VERGARI e Angela MANCINO a Laura BURLIZZI e da Laura BURLIZZI a Luana DE LORENZIS), a seguito di domanda giudiziale di Rodolfo VERGARI, trascritta il 16 gennaio 2002, il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 222/2012, aveva accertato la simulazione assoluta dei trasferimenti;
b) che con successiva sentenza n. 3253 del 2017, lo stesso Tribunale aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria e assegnato il bene, poi confiscato (un immobile adibito a magazzino — deposito), a Maria Grazia VERGARI. Si dà, inoltre, atto che il verbale di esecuzione della confisca del magazzino veniva notificato alla DE LORENZIS in data 6 agosto 2021, coincidente con quella della trascrizione della confisca stessa presso la Conservatoria dei RR. II. di Lecce. Tanto premesso, il difensore della ricorrente, ricordato che, a mente dell'art. 2652 cod. civ., la sentenza che accoglie la domanda diretta all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, assume che, siccome, nel caso in esame, la domanda di accertamento della simulazione risultava trascritta prima della trascrizione della confisca, quest'ultima trascrizione sarebbe stata destinata a soccombere, in quanto non opponibile alla proprietaria del bene, terza estranea al reato.
4. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
2. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce, invero, che sull'istanza di restituzione delle cose sequestrate, dopo la pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, il giudice dell'esecuzione deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4: tale disposizione prevede che il giudice provveda "in ogni caso senza formalità con ordinanza", avverso la quale la parte interessata è legittimata a esperire il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice emittente, e non direttamente il ricorso per cassazione, che sarà, invece, proponibile avverso il provvedimento reso all'esito del procedimento in contraddittorio instaurato mediante l'opposizione e da celebrarsi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061;
Sez. 3, n. 39515 del 27/6/2017, Tre Emme, Rv. 271460). Lo strumento dell'opposizione riveste carattere esclusivo, e la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale il relativo giudizio deve essere inderogabilmente esperito non solo quando il giudice dell'esecuzione abbia proceduto de plano, in conformità alla regola codicistica, ma anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente proceduto nel contraddittorio delle parti nelle forme dell'incidente di esecuzione; e ciò sul condivisibile presupposto che., qualora si ritenesse consentito il ricorso immediato a questa Corte, le parti verrebbero private della fase del riesame del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze dell'interessato, che può esaminare anche nel merito (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark e altro, Rv. 265538;
Sez. 6, n. 13445 del 12/2/2014, Avv. distr. dello Stato in proc. Matuozzo e altri, Rv. 259454; Sez. 1, n. 4083 dell'11/1/2013, Tabbì, Rv. 254812; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248633).
3. In forza del principio di conservazione sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta deve, pertanto, essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., (tra gli altri, Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634), con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Tale soluzione, conforme all'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, cui il Collegio aderisce, appare senz'altro preferibile a quella contrapposta, basata sulla natura non impugnatoria dell'opposizione (Sez. 2, n. 39625 dell'11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368), ancor più in un caso come quello in esame, in cui le censure mosse attengono anche al merito, sicché l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, a essa concessa dall'ordinamento, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso in R