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Sentenza — n. 24524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to new social danger from a new conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Pizzuti's appeal against the revocation of his probation following a new conviction for robbery. Pizzuti argued the decision was an automatic application of law without proper judicial reasoning or consideration of alternative measures like home detention. The court ruled that the new conviction provided sufficient objective evidence of increased social danger to justify revoking the probation and applying stricter custody measures.

Regesto Legislator

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Art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354; The revocation of probation is not an automatic consequence of a new custodial measure but requires a judicial assessment of new social danger elements emerging from the new conviction.

Parole chiave

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probation revocation social danger assessment new conviction impact custody measures judicial discretion procedural justification alternative detention revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354
Angelo Nicotera e Gianluca Garritano, ricorre per cassazione e, con un unico atto di ricorso, deduce la violazione degli art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.
Art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo
Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv.
Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua
280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv.
Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori
anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv.
Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia
241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv.
Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi
Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, Pattaro
Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio
Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv.
Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu
247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIZZUTI SALVATORE nato a COSENZA il 24/11/1975 avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, LUCIA ODELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato l'affidamento in prova, concesso in data 15 dicembre 2022 a Salvatore Pizzuti, a seguito dell'esecuzione nei suoi riguardi di un'ordinanza di custodia cautelare, eseguita nel gennaio 2023, in seguito alla pronuncia di condannai on sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25 ottobre 2022. A ragione della decisione - richiamata la decisione in parola e la pena di sette e anni e due mesi di reclusione con la stessa inflitta per il reato di rapina - ha posto la considerazione che la circostanza dell'intervenuta condanna in esito al giudizio di appello era indicativa di allarmante pericolosità sociale.

2. Avverso detta ordinanza Pizzuti, tramite i difensor; di fiducia avv. Angelo Nicotera e Gianluca Garritano, ricorre per cassazione e, con un unico atto di ricorso, deduce la violazione degli art. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.). Lamenta in primo luogo che revoca sarebbe frutto d'inaccettabile automatismo applicativo, posto che il Giudice specializzato si è limitato prendere atto dell'inasprimento della misura cautelare originariamente applicata (obbligo di dimora) per i fatti di rapina per cui Pizzuti è stato condannato, senza approfondirne le ragioni, decidendo sulla mera scorta della posizione giuridica, senza l'acquisizione di copia dell'ordinanza cautelare. La decisione giudiziale, inoltre, non si sarebbe confrontata con la possibilità di concedere la misura della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata dal ricorrente in occasione dell'udienza per la trattazione della revoca della misura in atto.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 4 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.

2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 256701; v. anche, Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640), l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione.

Non v'è, dunque, alcun automatismo tra revoca della misura ed emissione del provvedimento cautelare, specie quando i fatti posti a fondamento di quest'ultimo siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. Occorre che il giudice della sorveglianza provveda a verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio.

3. Tanto premesso, nel caso che ci occupa il Tribunale di sorveglianza si è certamente attenuto ai principi appena sunteggiati. 3.1. Con motivazione sintetica e, tuttavia, adeguata, ha chiaramente espresso un giudizio di pericolosità sociale, desumendolo dal grave fatto dì rapina giudicato, sebbene con sentenza non irrevocabile, dalla Corte di appello il 25 ottobre 2022 e dall'entità della pena inflitta (sette anni e due mesi di reclusione); ciò che - come peraltro confermato dal ricorrente - ha determinato l'inasprimento dell'originaria misura dell'obbligo di dimora con applicazione della custodia cautelare in carcere.

Si tratta di motivazione logica ed esauriente, in una materia nella quale il giudizio in punto di pericolosità è rimesso alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli. Ed è quello che il Giudice specializzato ha fatto, stante l'emersione di fatti di rilievo penale antecedenti, non conosciuti, la cui obiettiva gravità (desunta dalla condanna e dall'entità della pena inflitta) l'ha indotto a rivalutare l'originaria prognosi favorevole alla concessione del beneficio. È, d'altro canto, del tutto legittima, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, la valutazione di elementi integranti ipotesi di reato riferibili al condannato, senza che sia per questo necessario attendere la definizione del relativo procedimento penale (Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824).

Quanto alla richiesta subordinata dell'accesso alla detenzione domiciliare, va qui ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 20/04/2023, Pattaro, Rv. 284500;

Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). Se, dunque, deve ritenersi ammissibile la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, in via subordinata rispetto alla richiesta principale di rigetto della proposta di revoca della misura dell'affidamento in prova, all'udienza camerale di trattazione del 10 giugno 2023, è altrettanto evidente che - proprio detta unicità del giudizio di prognosi positiva comune alle due misure - consente di ritenere che la risposta ,«Mée sull'inidoneita ella detenzione domiciliare a infrenare la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni imposte, sia senz'altro ricavabile implicitamente dall'ordito motivazionale dell'ordinanza.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co