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Sentenza — n. 24148/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24148/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24148/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Achille Vitale, avverso l'ordinanza emessa dallo stesso ufficio in data 24/02/2023, a mezzo della quale era stato disposto il dissequestro e restituzione a Tetyana Sibhatullina dell'assegno recante numero 2607835238, già assoggettato a sequestro nell'ambito del procedimento (poi conclusosi con archiviazione del 25/01/2023) instaurato a carico del Vitale stesso, il quale aveva poi domandato la confisca e l'acquisizione del titolo stesso agli atti, a norma dell'art. 86, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., stante la falsità del documento.

Regesto Legislator

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art. 667, comma 4 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen, art. 241 cod. pen, art. 537 cod. proc. pen, art. 485 cod. pen; Sentenza — n. 24148/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È stata però inoltrata richiesta di archiviazione del procedimento, originariamente iscritto per violazione degli artt. 485 e 491 cod. pen., in ossequio al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01, a mente della quale: «In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata». 2.1.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro restituzione di beni nazionalizzati dissequestro di beni sequestro di conti bancari titolo esecutivo procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 667, comma 4 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Lorenzo Imperato, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
artt. 240 cod. pen
pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen.
art. 241 cod. pen
La decisione avversata non tiene conto, peraltro, del disposto dell'art. 241 cod. pen., che prevede una ipotesi residuale, in forza della quale il Giudice - allorquando ritenga, fuori dei casi di cui all'art.
art. 537 cod. proc. pen
pen., che prevede una ipotesi residuale, in forza della quale il Giudice - allorquando ritenga, fuori dei casi di cui all'art. 537 cod. proc. pen.
art. 485 cod. pen
Quanto alla prima doglianza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen.
art. 491 cod. pen
e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen.
art. 241 cod. proc. pen
La decisione avversata non tiene conto, peraltro, del disposto dell'art. 241 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE ACHILLE nato a TORINO il 18/09/1950 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al vizio di motivazione di cui al secondo motivo ed alla conseguente restituzione dell'assegno a Sibhatullina Tetyana

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'opposizione ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Achille Vitale, avverso l'ordinanza emessa dallo stesso ufficio in data 24/02/2023, a mezzo della quale era stato disposto il dissequestro e restituzione a Tetyana Sibhatullina dell'assegno recante numero 2607835238, già assoggettato a sequestro nell'ambito del procedimento (poi conclusosi con archiviazione del 25/01/2023) instaurato a carico del Vitale stesso, il quale aveva poi domandato la confisca e l'acquisizione del titolo stesso agli atti, a norma dell'art. 86, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., stante la falsità del documento.

2. Ricorre per cassazione Achille Vitale, a mezzo dell'avv. Lorenzo Imperato, deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240 cod. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen., quanto alla possibilità per il Giudice di disporre la confisca, anche in ipotesi di archiviazione del procedimento penale. La decisione avversata non tiene conto, peraltro, del disposto dell'art. 241 cod. pen., che prevede una ipotesi residuale, in forza della quale il Giudice - allorquando ritenga, fuori dei casi di cui all'art. 537 cod. proc. pen. - la falsità di un documento acquisito agli atti, dopo la definizione del procedimento, ne informa il Pubblico ministero e gli trasmette gli atti. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice ha impropriamente considerato la Sibhatullina quale persona offesa, indicando che ella - in tale veste - abbia presentato all'incasso l'assegno; la Sibhatullina, al contrario, aveva la veste di indagata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto - in parziale accoglimento del ricorso - l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al vizio di motivazione di cui al secondo motivo contenuto nell'atto di impugnazione e alla restituzione dell'assegno a Tetyana Sibhatullina. Quanto alla prima doglianza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art.491 c.p., conseguente all'intervento del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la falsificazione dell'assegno bancario, laddove questo rechi la clausola di "non costituire esclusivamente illecito civile; permane la rilevanza penale, infatti, delle sole condotte di falsificazione che vadano a incidere su titoli trasmissibili per girata. Ciò escludeva, nel caso di specie, la possibilità di procedere a confisca. Fondato è, al contrario, il secondo motivo del ricorso, dato che - nella motivazione dell'impugnato provvedimento - vi è una sovrapposizione tra la posizione della Sibhatullina e quella della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Integrando la ricostruzione esposta in parte narrativa - al solo fine di contestualizzare la vicenda sotto l'aspetto storico e oggettivo - può dirsi che il procedimento trae origine da una querela sporta, nel luglio del 2021, da Achille Vitale; questi aveva avuto una relazione sentimentale con Tetyana Sibhatullina e - dopo la fine di tale legame - aveva appreso come fosse stato messo all'incasso, ad opera della stessa Sibhatullina, un suo assegno dell'importo di euro 200.000,00, che lui sosteneva non aver mai sottoscritto. Vitale ha anche unito all'incarto processuale, nel corso delle indagini preliminari, una consulenza grafologica, onde suffragare la tesi della natura apocrifa della firma apposta sul titolo sopra detto.

È stata però inoltrata richiesta di archiviazione del procedimento, originariamente iscritto per violazione degli artt. 485 e 491 cod. pen., in ossequio al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01, a mente della quale: «In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata». 2.1.

Nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa Vitale, il procedimento è stato archiviato, ad opera del Giudice per le indagini preliminari. 2.2. Adito con incidente di esecuzione proposto da Tetyana Sibhatullina, il Giudice per le indagini preliminari - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha disposto, con provvedimento datato 24/02/2023, il dissequestro e la restituzione alla stessa dell'assegno in argomento. 2.3. Proposta opposizione, a norma dell'art. 667 comma 4 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari ha emesso il provvedimento di rigetto ora aggredito mediante ricorso per cassazione; segnatamente, il Giudice 3 dell'esecuzione ha ritenuto non accoglibile la domanda presentata dal Vitale - domanda avente ad oggetto la confisca e allegazione agli atti del titolo bancario, a norma dell'art. 86 comma 2 disp. att. cod. proc. pen, in ragione della falsità del documento - ponendo a fondamento della decisione le osservazioni di seguito sintetizzate: - essere stata disposta l'archiviazione del procedimento a carico della Sibhatullina, in ragione della intervenuta depenalizzazione dell'ipotizzata fattispecie incriminatrice; - essere inibito, in sede penale, l'accertamento circa la falsità del documento, appunto in ragione della carenza di qualsivoglia ipotesi di reato; - non ricorrere alcuna ipotesi di confisca obbligatoria ex lege.

3. La prima doglianza - a mezzo della quale la difesa si duole del fatto che non sia stata disposta la invocata confisca, pur in presenza di una archiviazione del procedimento penale - deve essere disattesa, per evidenti ragioni di ordine logico e sistematico. Corretta è da ritenersi, infatti, la decisione di non procedere alla confisca del titolo - bensì di dissequestrarlo e restituirlo alla persona formalmente indicata quale prenditrice dello stesso; ciò in quanto, in assenza di possibili ipotesi di reato, non è consentita l'effettuazione di qualsivoglia accertamento, in sede penale.

4. Con il secondo motivo, la difesa richiama il disposto dell'art. 241 cod. proc. pen., che però parimenti postula tanto l'esistenza di una fattispecie di reato astrattamente ipotizzabile, quanto l'accertamento in ordine alla falsità del documento, che sia stato legittimamente compiuto all'interno del procedimento penale (si vedano, per questioni similari, risolvibili però sulla base del medesimo principio di diritto, Sez. 5, n. 48680 del 23/10/2012, Abdelkhalki, Rv. 254076 - 01 e Sez. 6, n. 4086 del 13/02/1997, Calcagni, Rv. 207477 - 01).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament