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Sentenza — n. 24129/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24129/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24129/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata nell'interesse di Ugo Fregonese, accogliendo la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fregonese, deducendo violazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando Fregonese non era né detenuto né internato e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l'interessato aveva la residenza (Azzano Decimo), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto. 2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l'intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24129/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fregonese, deducendo violazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando Fregonese non era né detenuto né internato e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l'interessato aveva la residenza (Azzano Decimo), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto. 2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l'intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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vigilanza dell'autorità competente alloggio sociale determinazione del foro competente diritto all'assistenza sociale domanda d'asilo di rom competenza in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FREGONESE UGO nato il 01/04/1959 avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Francesca Ceroni, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata nell'interesse di Ugo Fregonese, accogliendo la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare.

2. Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fregonese, deducendo violazione dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando Fregonese non era né detenuto né internato e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l'interessato aveva la residenza (Azzano Decimo), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto. 2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l'intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente osservato che la requisitoria del PG presso questa Corte risulta trasmessa in data 5 febbraio 2024, quindi nel termine di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., diversamente da come lamentato dal difensore nella memoria di replica.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Invero, anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l'eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez. 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529). Nel caso in esame l'incompetenza territoriale, ai sensi dell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., dedotta con il ricorso, non è stata tempestivamente eccepita, risultando, alla prima udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia, presente il difensore del condannato che nulla ha rilevato al riguardo.

3. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,