Sentenza — n. 24127/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOrazio Cherubini, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa nei confronti del suddetto dal G.u.p. del Tribunale di Roma con la sentenza in data 15/02/2022, irrevocabile 1'11/03/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24127/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHERUBINI ORAZIO nato a ROMA il 09/03/1961 avverso l'ordinanza del 13/10/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Stefano Tocci, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Orazio Cherubini, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa nei confronti del suddetto dal G.u.p. del Tribunale di Roma con la sentenza in data 15/02/2022, irrevocabile 1'11/03/2022.
2. Con successiva dichiarazione, trasmessa con PEC, il difensore e procuratore speciale di Cherubini (come da 'atti allegati) ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione.
2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 202