Court orders correction of material error in sentencing order regarding civil party cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a prior judgment that incorrectly listed civil parties entitled to state-funded legal representation. The material error involved omitting two civil parties, Salvatore Lucio and Gaetano Passalacqua, from the order requiring the defendant to reimburse their costs. The court ruled that this omission was a non-essential clerical mistake under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code, necessitating an immediate amendment to ensure accurate cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; The court must correct material errors in judgments that do not alter essential rights or interests, ensuring the final text accurately reflects the intended legal disposition regarding cost allocation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PASSALACQUA SALVATORE LUCIO nato a CATENANUOVA il 13/12/1965 dalla parte civile PASSALACQUA GAETANO nato a CATENANUOVA il 30/11/1962 nel procedimento a carico di: LEONARDI SALVATORE nato a CATANIA il 17/06/1966 inoltre: PASSALACQUA ROSOLINO nato a CATENANUOVA il 01/01/1961 TURRISI CARMELA nato a CATENANUOVA il 31/01/1940 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG, GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto la correzione dell'errore materiale i
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza-decisione pronunciata in data 4 aprile 2023, in esito ) dell'udienza sveit4i—ifr pubblica udicfrza in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da Salvatore Leonardi, iscritto al n. 35702/2022 Reg. gen., per il reato di omicidio di Maurizio Raneri e Andrea Passalacqua.
2. Tanto nel dispositivo della predetta sentenza-decisione, quanto nella motivazione, in seguito alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili Turrisi Carmela, Passalacqua Rosolino, Passalacqua Salvatore Lucio e Passalacqua Gaetano (indicate tutte come ammesse al patrocinio a spese dello Stato), da liquidarsi con decreto separato, disponendone il pagamento a favore dello Stato. E, tuttavia, le uniche parti ammesse a detto beneficio sono Turrisi Carmela e Passalacqua Rosolino.
3. E' stato pertanto promosso, su istanza degli interessati Passalacqua Rosolino, Passalacqua Salvatore Lucio e Passalacqua Gaetano, il procedimento per la correzione degli errori materiali incorsi nella redazione della sentenza- documento.
4. Deve dunque procedersi a tale correzione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale dell'atto e non incide su interessi confliggenti delle parti e, segnatamente, dev'essere corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza e nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su ricorso proposto da Leonardi Salvatore n. 35702/2022 r.g., nel senso che, dopo le parole «condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», vanno aggiunte, in sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le parole:
«Passalacqua Salvatore Lucio e Passalacqua Gaetano, che liquida in 4.000,00 euro complessivi, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili Turrisi Carmela e Passalacqua Rosolino, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato». Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza e nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su ricorso proposto da Leonardi Salvatore n. 35702/2022 r.g., come segue: dopo le parole «condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», si aggiungano, in sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le parole: «Passalacqua Salvatore Lucio e Passalacqua Gaetano, che liquida in 4.000,00 euro complessivi, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili Turrisi Carmela e Passalacqua Rosolino, ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato». Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso, il 20 dicembre 2023 Il