Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23947/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation service rejection due to high recidivism risk and lack of personality evolution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23947/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Davide Mirra's appeal against the Naples Supervision Tribunal's refusal to grant probation service placement. The defense argued the tribunal ignored positive personality elements and violated procedural codes, while the prosecution supported the dismissal. The court ruled that the lower court correctly assessed the defendant's high criminal capacity and lack of personality evolution, justifying the rejection of probation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 47 ord. pen.: The Supreme Court dismisses appeals where the Supervision Tribunal validly rejects probation service placement based on high recidivism risk and insufficient personality evolution, even if prior charges remain unaddressed.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation service placement personality evolution assessment recidivism risk evaluation alternative detention measures Supervision Tribunal powers attenuazione libera della pena mancata prova di parzialità controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 47 ord. pen.
pen., violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e vizi di motivazione che indica come ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e dalla Relazione U.e.p.e.
art. 416-bis cod. pen
276213 - 01; fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso).
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013
Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013
274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Rv.
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRRA DAVIDE nato a NAPOLI il 16/04/1986 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Kate Tassone, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, previa ratifica del decreto del Magistrato di sorveglianza di Napoli di concessione in via provvisoria della misura alternativa della semilibertà in favore del condannato a pena detentiva Davide Mirra, concedeva detta misura in via definitiva ma rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare.

2. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 47 ord. pen. e vizi di motivazione che indica come ricavabili dal testo del provvedimento impugnato e dalla Relazione U.e.p.e. La difesa afferma che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha tenuto conto dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ed ha espresso una prognosi sfavorevole all'istante, omettendo di considerare gli elementi positivi per l'accoglimento della domanda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso - che è volto a criticare il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e non reca censure avverso il rigetto della detenzione domiciliare - è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 - dep. 2014, Rv. 258404-01).

È stato chiarito che, ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Rv. 257001-01). È stato spiegato che, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213 - 01; fattispecie relativa a detenuto condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e collegato, secondo le informazioni di polizia, ad una pericolosa associazione per delinquere di stampo mafioso). 1.2.

In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza impugnata è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno. Nella cornice di un iter motivazionale ineccepibile, il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio legittimo ed esclusivo del potere di valutazione delle rilevanze istruttorie, ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale rilevando che essa non è idonea a prevenire con efficacia il rischio di recidiva, avuto riguardo alla capacità criminale del condannato che si evince dalla sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il 31 gennaio 2020, con la quale Mirra è stato condannato per la partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione.

Il Tribunale di sorveglianza non ha commesso alcun errore giuridico e la motivazione resa espone con chiarezza ragionamenti convincenti. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce