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Sentenza — n. 23946/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention of anonymous telegram, ruling substantive content review required by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a Sassari surveillance court order detaining an anonymous telegram sent to a prisoner under a special regime. The appellant argued the court erred by assessing the letter's content rather than just its anonymity, violating administrative circulars. The court rejected this, holding that substantive review of content against specific legal criteria is mandatory to ensure constitutional freedom of correspondence is not merely formal.

Regesto Legislator

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Art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017; Art. 15 Cost.: The judicial authority must conduct a substantive and concrete evaluation of the content of anonymous correspondence to determine if it poses a specific danger, rather than relying solely on the lack of a sender's identification.

Parole chiave

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prisoner correspondence anonymous telegram substantive review freedom of correspondence surveillance court administrative circular constitutional rights anonimato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Artt. 18-ter e 41-bis ord. pen.
pen., violazioni degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017
Art. 15 Cost.
È stato chiarito, inoltre, che il rispetto dell'art. 15 Cost.
art. 15 Cost
È stato chiarito, inoltre, che il rispetto dell'art. 15 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Rv. 279124-01
Sez. 1, n. 39497 del 07/04/2023, non mass.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI i cc)NiNT COSPITO ALFREDO nato a PESCARA il 14/07/1967 avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo proposto da Alfredo Cospito, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., avverso il decreto del 18 gennaio 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva disposto il trattenimento di un telegramma indirizzato al detenuto, in quanto privo di indicazione del mittente.

2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza, avendo ritenuto che la valutazione dell'Autorità giudiziaria non possa limitarsi alla constatazione della natura anonima della missiva, ma debba estendersi al suo contenuto, hanno stravolto la ratio dell'art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, la quale impone il trattenimento provvisorio della corrispondenza in ragione del carattere anonimo della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente), poiché il controllo può riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato, al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Rv. 279124-01).

È stato chiarito, inoltre, che il rispetto dell'art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui la libertà di corrispondenza è sottoposta, demandato all'Autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge, sicché, ai fini dell'eventuale trattenimento, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, ma è tenuto a valutare se tale dato, in concreto e in considerazione del contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto (Sez. 1, n. 39497 del 07/04/2023, non mass.). 1.2.

In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l'ordinanza in esame è immune dai vizi lamentati e che le doglianze A-ifen~ non colgono nel segno, poiché il Tribunale di sorveglianza, con motivazione logica, congrua e conforme a detti principi, ha dato conto del fatto che il telegramma indirizzato a Cospito, benché privo dell'indicazione del mittente, in base al suo contenuto e al contesto nel quale si inseriva (la nota protesta pacifica del detenuto), non evidenziava alcun profilo di pericolosità.

Alla luce dei principi richiamati deve essere interpretato l'art. 18 della Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, nella parte in cui prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al detenuto/internato, ma deve essere direttamente inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna statuizione — sulle spese processuali, in considerazione della naturaitiella parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.