Cassation court annuls detention correspondence non-forwarding order due to lack of concrete factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Potenza Tribunal's order refusing to forward a prisoner's letter, citing insufficient motivation. The defense argued the tribunal failed to explain concrete reasons for doubting the letter's content despite presenting a timely defense. The court held that such decisions require specific factual elements justifying the suspicion of content discrepancy, ruling the original order void for lack of adequate reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis ord. pen.; Art. 15 Cost.; Art. 18-ter ord. pen.: In cases of non-forwarding correspondence for special detention regimes, the decision must be motivated by concrete elements reasonably doubting the actual content, not merely based on apparent text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTORANO RENATO nato a POTENZA il 01/11/1956 avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIBUNALE di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza datata 11 maggio 2023, il Tribunale di Potenza rigettava il reclamo proposto da Renato Martorano, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., avverso il decreto con il quale era stato disposto di non inoltrare una missiva spedita dal Martorano a Raffaella Valentino.
2. Il difensore di Renato Martorano ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., violazioni dell'art. 15 Cost. e dell'art. 18-ter ord. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale non ha manifestato le ragioni in base alle quali ha adottato il provvedimento impugnato e non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata tempestivamente il 20 aprile 2023, con la quale era stata fornita ogni spiegazione in ordine alle espressioni della missiva che erano state censurate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di "non inoltro", per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527-01). 1.2.
In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che ge-F€1-ina-laga-- in il Tribunale di Potenza non ha reso motivazione adeguata a far comprendere quali elementi concreti lo hanno indotto a dubitare circa la congruità del contenuto della missiva rispetto al suo testo apparente.2. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Potenza che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza. Così deciso in Roma, 2