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Sentenza — n. 23938/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of service address and credibility of defense version.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23938/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defense's claims regarding the nullity of the service address and the credibility of the defendant's version of events. The appellate court had found the defendant's late explanation unreliable due to inconsistencies with prior statements and the physical impossibility of his claimed location. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lack of signature on the service address form does not invalidate the act and that the lower court's assessment of credibility was not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; The failure of an investigated person to sign the service address form does not render it null unless they explicitly refused to sign citing discrepancies or intent to revoke, and the lower court's assessment of credibility based on factual inconsistencies is not subject to cassation review.

Parole chiave

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nullity of service address omitted signature validity credibility of defense version inadmissible cassation appeal procedural nullity requirements assenza ingiustificata testimone anonimo diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Alessandro DEL VECCHIO, sulla base di due motivi: con il primo, reitera l'eccezione processuale, già dedotta in appello, di nullità del verbale di elezione di domicilio e degli atti successivi e derivati; con il secondo, denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 533, comma 1, cod.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana
Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi
Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi
277827); del resto, si è anche rimarcato, l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria sottoscrizione (Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi, Rv.
Sez. 5, n. 28618 del 18/05/2008
Inconferente è il richiamo, operato in ricorso, a una giurisprudenza minoritaria e ormai superata (Sez. 5, n. 28618 del 18/05/2008, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FARACI ANTONIO nato a CATANIA il 01/10/1974 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione emessa, con rito abbreviato, in data 21 marzo 2018 dal G.U.P. del Tribunale di Catania, rideterminava in un anno, un mese e dieci giorni di reclusione la pena inflitta ad Antonio FARACI in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011: nell'ipotesi accusatoria, avallata dai giudici di merito, l'imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva violato la prescrizione di non uscire di casa prima delle ore 6.00 e di non rincasare oltre le ore 21.00, non essendo stato rintracciato presso la propria abitazione dagli agenti operanti al momento del controllo effettuato alle ore 1.05 del 10 agosto 2017, senza che egli avesse comunicato cause di giustificazione e senza essere munito di autorizzazione. 1.1.

In primo luogo, la Corte di appello respingeva, citando la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di nullità della sentenza, derivante, secondo la difesa, dalla nullità del verbale di elezione di domicilio, conseguente alla mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell'imputato. 1.2. Nel merito, reputava non attendibile la versione dei fatti fornita dall'imputato, atteso che i Carabinieri tornarono per ben due volte presso l'immobile dove il FARACI avrebbe dovuto trovarsi in orario notturno, suonando il clacson della vettura di servizio, attivando il sistema luminoso della stessa e, infine, entrando all'interno dello stabile, senza reperirvi l'imputato; rilevavano, inoltre, i giudici del gravame che, soltanto in sede di spontanee dichiarazioni rese all'udienza di discussione dell'appello (19 gennaio 2023), il FARACI aveva riferito di non aver udito i Carabinieri in quanto si sarebbe trovato in un non meglio precisato seminterrato, mentre, nel giudizio di primo grado, aveva, diversamente, sostenuto di essersi trovato ai piani superiori dell'immobile, che, in realtà, gli operanti avevano accertato essere inaccessibili poiché bloccati da transenne e lamiere.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Alessandro DEL VECCHIO, sulla base di due motivi: con il primo, reitera l'eccezione processuale, già dedotta in appello, di nullità del verbale di elezione di domicilio e degli atti successivi e derivati; con il secondo, denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale, nella sostanza, non avrebbe spiegato in modo adeguato le ragioni per le quali non aveva ritenuto verosimile la versione dei fatti resa dall'imputato circa la sua presenza all'atto del controllo degli operanti; o, per meglio dire, si sarebbe limitata a sottolineare, per dimostrarne l'inverosimiglianza, la difformità tra le due versioni rese al riguardo.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. nnod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in diritto. Secondo l'orientamento di legittimità ormai prevalente, cui il Collegio intende dare continuità, la mancata sottoscrizione, da parte dell'indagato, del verbale contenente l'elezione di domicilio non ne determina l'invalidità, a meno che non risulti che egli abbia rifiutato di sottoscrivere l'atto eccependone la difformità rispetto alle dichiarazioni rese o all'intenzione di non dare più corso all'elezione di domicilio (Sez. 6, n. 33567 del 15/06/2021, Ben Soltana, Rv. 281931);

è stato precisato, sul punto, che l'omessa sottoscrizione delle "persone intervenute" non è causa di nullità del verbale e che, in assenza della specifica indicazione di un motivo, l'atteggiamento dell'interessato non può intendersi mirato alla revoca della dichiarazione verbalizzata (Sez. 1, n. 50973 del 29/10/2019, Bossaidi, Rv. 277827); del resto, si è anche rimarcato, l'ordinamento non richiede per l'elezione di domicilio, avente natura di dichiarazione di volontà con valore negoziale, la forma scritta, e dunque, la necessaria sottoscrizione (Sez. 4, n. 24940 del 17/04/2019, Moualhi, Rv. 276456).

In base agli enunciati principi, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto ininfluente, nel caso in esame, sulla validità dell'atto e di quelli successivi, l'omessa sottoscrizione del verbale di elezione di domicilio da parte dell'imputato, non risultando essa accompagnata dalla specifica indicazione di un motivo che la giustificasse. Inconferente è il richiamo, operato in ricorso, a una giurisprudenza minoritaria e ormai superata (Sez. 5, n. 28618 del 18/05/2008, Rv. 240430). 1.2. Con il secondo motivo si esprimono doglianze di carattere assertivo ed aspecifico, in quanto con esse la difesa si limita ad insistere, in modo apodittico, sulla credibilità della versione fornita dal ricorrente nel giudizio di appello, senza confrontarsi per nulla con la motivazione fornita dalla Corte distrettuale, che, in modo non manifestamente illogico, ha chiarito, diversamente da quanto opinato in ricorso, le ragioni - di cui sopra si è dato atto e che qui si richiamano - per le quali non era possibile dare credito alle giustificazioni fornite, nell'ultimo momento processualmente utile, dall'imputato.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so