Cassation court annuls GIP order for revocation due to violation of procedural rules requiring a hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the GIP's order refusing the revocation of a criminal sentence on grounds of abolished crime. The defendant argued that the judge erred in applying the law regarding the continuity between the old and new statutes, while the prosecution supported the dismissal. The court ruled that the GIP violated procedural mandates by issuing a de plano decision on a substantive issue without holding a required hearing in camera.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2; Art. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen.: A judge of execution cannot adopt a de plano decision on a request for revocation of a sentence when the grounds involve a substantive legal question, as such decisions require a hearing in camera to avoid absolute nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONGELLI ROBERTO nato a CASTELVETRANO il 20/08/1966 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, DOMENICO A. R. SECCIA, che ha chiesto, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con la quale Roberto Mongelli chiedeva, ex art. 673 cod. proc. pen., la revoca della sentenza di applicazione della pena emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo n. 266/2013 del 30/10/2013, per il reato di cui all'art. 346 cod. pen., per abolitio criminis.
A ragione, il G.E. osservava come l'abrogazione del reato di cui all'art. 346 cod. pen. per effetto della L. 3 del 2019, non ha reso penalmente irrilevante la condotta oggetto della sentenza di cui si chiede la revoca, che rimane penalmente illecita ai sensi dell'art. 346 bis cod. pen. (come affermato da sez. 1, n. 23877 del 0570572021, Rv. 281614, e sez. 6, n. 17980 del 14/03/2019, Rv. 275730) o dell'art.640 cod. pen. (come affermato da sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022, dep. 2023, Rv. 284567).
2. Ricorre per cassazione Roberto Mongelli, per il tramite del difensore avv. Ivan Agnesini, articolando i motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 673, 666, 666 comma 3 cod. proc. pen. Ha errato il GIP del Tribunale di Rovigo nell'adottare l'impugnata ordinanza de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge. Ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc., pen. la procedura de plano è adottabile dal Giudice solo allorquando ravvisi un motivo di inammissibilità, rilevabile ictu ocu/i, dell'istanza, e non quando, come nel caso di specie, respinga l'incidente proposto per motivi di merito. 2.2.
Con il secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 2, 346 e 346 bis cod. pen. Osserva il ricorrente come l'affermazione del Giudice dell'esecuzione circa la continuità normativa tra i reati di cui agli artt. 346 e 346 bis cod. pen. è tutt'altro che pacifica, numerose essendo le pronunce della Suprema Corte che, anche successivamente a quelle citate dal Giudice, l'hanno esclusa; tanto che della controversa questione sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, con udienza fissata al 29 febbraio 2024. 2.3.
Con il terzo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agii artt. 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen. Dal momento che la continuità normativa, secondo la valutazione del riguardava unicamente l'art. 346 comma 2 cod. pen, questi avrebbe comunque dovuto disporre la revoca parziale della sentenza di applicazione pena oggetto dell'istanza ex art. 673 cod. proc. pen. formulata, con riferimento al capo di imputazione sub 1).3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Domenico A. R. Seccia, ha concluso chiedendo, in accoglimento del primo, assorbente, motivo di ricorso, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate.
2. Il provvedimento impugnato è stato emesso de plano, fuori dai casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che prevede che l'udienza in camera di consiglio per la trattazione dell'incidente di esecuzione, previo avviso alle parti e ai difensori, si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., infatti, è possibile che il giudice dell'esecuzione adotti de plano una decisione di inammissibilità dell'istanza con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, solo nei casi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano, pur non ricorrendone i presupposti, avendo operato una valutazione in ordine a questione (la continuità normativa tra i reati di cui agli artt. 346 e 346 bis cod. pen.) peraltro, in allora, controversa. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452).
3. Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
4 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rovigo - Ufficio GI