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Sentenza — n. 23880/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against pre-trial detention, ruling facts and evidence evaluation belong to lower courts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Internicola Giuseppe inadmissible, confirming the lower court's pre-trial detention order. The defense argued that the trial court failed to demonstrate a concrete risk of reoffending, citing Article 274 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, stating that assessing factual evidence and the necessity of detention is the exclusive domain of the trial judge, not the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 274 cod. proc. pen.; The Court of Cassation reviews only the logical consistency of the lower court's reasoning regarding detention needs, excluding any re-evaluation of factual evidence or the reconstruction of criminal conduct.

Parole chiave

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pre-trial detention appeal inadmissibility factual evaluation risk of reoffending Code of Criminal Procedure logical consistency judicial review limits pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.
Art. 273 cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 94 co 1-ter
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter
art. 423 cod. pen
art. 274 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi
11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828 - 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv.
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti
Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.
Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli
279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.
Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano
276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano, Rv 269885 - 01).
Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana
18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460 - 01).
Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati
(Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv.
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
anche Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv.
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Ioardachescu
282891 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Ioardachescu, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERNICOLA GIUSEPPE nato a MARSALA il 17/12/1972 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. STEFANO TOCCI per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. FRANCESCO VINCI per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, con ordinanza del 16/10/2023, depositata il 30/11/2023, ha rigettato la richiesta di riesame e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala in data 2/10/2023 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Internicola Giuseppe in relazione al reato di cui all'art. 423 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non sarebbe evidenziata l'effettiva possibilità concreta che il ricorrente possa commettere azioni analoghe a quella per cui è sottoposto a indagini.3. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 26 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni nelle quali l'avv. Francesco Vinci insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non sarebbe evidenziata l'effettiva possibilità concreta che il ricorrente possa commettere azioni analoghe a quella per cui è sottoposto a indagini. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. In tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02;

Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Nel giudizio di legittimità, d'altro canto, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione, ciò in quanto il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa delibazione in merito allo spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828 - 01; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01).Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione e, quindi, il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non deve riguardare la valutazione sottesa che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02).

Il sindacato di questa Corte rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusnnano, Rv 269885 - 01).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, in conclusione, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità dèlla motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhounni, Rv. 279495 - 02;

Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto peraltro genericamente indicato nel ricorso, ha fornito una motivazione logica e coerente in ordine alla sussistenza e alla consistenza delle esigenze cautelari. Con il puntuale riferimento alle modalità dei fatti, sintomatiche della preordinazione, e alla personalità del ricorrente, gravato da precedenti penali e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (cfr. pag. 7 dell'ordinanza), infatti, il giudice del riesame ha dato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione cui è pervenuto.

Ciò anche considerato, come di recente evidenziato, che «l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo». (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01;cfr. anche Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Ioardachescu, Rv. 282991 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter