Court of Cassation resolves jurisdictional conflict by transferring case to Potenza based on procedural connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between the Foggia and Potenza courts regarding the trial of Emilio Aioula. The Foggia court initially claimed jurisdiction, but the Potenza court argued that the case should be heard there due to necessary co-conspiracy and objective connection with other crimes. The court ruled in favor of Potenza, declaring its competence because the more serious charge of embezzlement was already pending there against a co-defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 lett. a) e b) e art. 16 cod. proc. pen.; The court must resolve jurisdictional conflicts by declaring competence where proceedings are connected by necessary co-conspiracy or objective connection with a more serious crime pending in another jurisdiction.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP del TRIBUNALE DI FOGGIA nei confronti di: GUP del TRIBUNALE DI POTENZAcon l'ordinanza del 26/09/2023 del GUP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., con la quale il PG MARIA FRANCESCA LOY ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Potenza;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 13/2021 emessa in data 20 gennaio 2021, il G.I.P. del Tribunale di Potenza, in funzione di G.U.P., pronunciandosi, nel procedimento n. 1197/18 R.G.P.M., sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata nei confronti di più imputati e per più reati, in accoglimento di eccezione difensiva, dichiarava, in relazione ai soli capi 18) (corruzione in concorso) e 19) (turbativa d'asta in concorso) e al solo concorrente nel reato Emilio AIUOLA, amministratore di fatto della "Economy Service Soc. Coop. Sociale, la propria incompetenza territoriale in favore dell'Autorità giudiziaria di Foggia, rilevando essere stati i fatti in questione pacificamente commessi in Orta Nova (circondario di Foggia) e non connessi tra loro "se non per coincidenza soggettiva".
2. Con ordinanza resa in data 26 settembre 2023 nel procedimento n. 4705/2022 R.G.P.M., il G.U.P. del Tribunale di Foggia sollevava conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti a questa Corte. Il Giudice rimettente sosteneva doversi affermare la competenza del Tribunale di Potenza per "due determinanti e dirimenti rilievi":
1) essendo il delitto di corruzione contestato a Emilio AIUOLA (imprenditore) e a Damiano COLONNA (consigliere comunale di Orta Nova) un reato "a concorso necessario", a valutare le due posizioni doveva essere lo stesso giudice; e siccome, nel frattempo, per la posizione di COLONNA, trattata in separato procedimento, si era radicata la competenza per territorio del Tribunale di Potenza, dove pendeva la fase dibattimentale, ad avviso del G.U.P. di Foggia anche quella di AIUOLA doveva essere giudicata dallo stesso Tribunale, ai sensi degli artt. 12, lett.
a) e 16 cod. proc. pen.;
2) in secondo luogo, i reati di corruzione e turbativa d'asta erano connessi, in quanto avvinti dalla continuazione, secondo il Pubblico ministero procedente, ad altri reati giudicati nel procedimento principale pendente davanti al Tribunale di Potenza (n. 493/2021 R.G. Dib.), tutti commessi tra Rionero in Vulture e Potenza, il più grave dei quali era il delitto di peculato di cui ai capi 15) e 16), commesso in Rionero in Vulture; dunque, anche in ragione di tale tipo di connessione, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 12 lett.
b) e 16 cod. proc. pen., competente per i capi 18) e 19) doveva ritenersi il Tribunale di Potenza.
3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza, in sintonia con le argomentazioni svolte dal Giudice di Foggia. Or\
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto va risolto nel senso indicato dal Giudice rimettente.
3. Da un lato, l'apprezzamento del criterio di connessione dei procedimenti di cui all'art. 12, lett. a), prima parte, cod. proc. pen., che determina la necessità della celebrazione di un simultaneus processus; dall'altro, la ragionevolmente ritenuta sussistenza, in astratto, di un'ipotesi di connessione oggettiva ai sensi della lettera b) del citato articolo, in combinato disposto con l'art. 16 cod. proc. pen., inducono a ritenere competente, anche per Emilio AIUOLA, con riferimento ai reati di cui ai capi 18) e 19), il Tribunale di Potenza, presso il quale pende, nella fase dibattimentale, il procedimento a carico del coimputato COLONNA. Ed invero, è in quest'ultimo procedimento che risulta elevata la contestazione del reato di peculato, commesso in Rionero in Vulture (PZ), più grave di quelli, connessi per continuazione, di corruzione (capo 18) e turbativa d'asta (capo 19), commessi in Orta Nova (FG).
4. Va, in conclusione, dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza, Ufficio G.I.P., cui occorre trasmettere gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Potenza, Ufficio G.I.P., cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024