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Sentenza — n. 23869/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for insufficient reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's eight-month prison sentence against the defendant. The defense argued for recognized mitigating circumstances and proper sentencing, but the court found the lower court's reasoning sufficient and proportional. The decision established that denying generic mitigating factors is valid when one dominant negative fact outweighs others, without requiring detailed analysis of every alleged factor.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 132, 133 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is legally sound when based on a single prevailing negative fact, as the lower court's discretion requires only sufficient motivation regarding the balance between crime severity and offender personality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal sentencing discretion insufficient reasoning appeal proportionality principle Italian criminal procedure revoca della sospensione condizionale riduzione della pena recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla commisurazione della pena.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008, Caridi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA VALLE ANNA CONCETTA nato a MARCIANISE il 12/12/1952 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. STEFANO TOCCI per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3/10/2023, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 30/5/2022 nei confronti di Della Valle Anna Concetta in relazione al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma4, D.Lgs 159 del 2011.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. ÌIA 3. In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla commisurazione della pena. La doglianza è infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, contenuta - per altro - entro limiti prossimi al minimo edittale, ha fatto buon governo della legge penale dando sufficiente conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, al fatto che la vita anteatta dell'imputata si salda con la condotta per cui si procede senza che appaia possibile alcuna ulteriore riduzione in ossequio ai principi di congruità e proporzionalità della pena.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01;

Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419 -01). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Ro