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Sentenza — n. 23722/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23722/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con una prima ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Cerbone, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio aggravato e di rapina aggravata in danno di Wu Shufen, detta Angela, fatti commessi il 3 aprile 2011. Per tali reati erano state pronunciate sentenze di condanna divenute irrevocabili a carico di Vicenzo Rubino e Roberto Di Lucio, individuati come due dei tre responsabili.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23722/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Pietro Cerbone ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame in data 3 luglio 2023, di conferma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2023. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'inutilizzabilità della dichiarazione di Rubino, poiché costui era stato sentito senza il rispetto delle modalità stabilite dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., nonostante a suo carico sussistessero già inequivoci indizi di reità.2.2.

Parole chiave

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indagine per omicidio riapertura dell'istruttoria atti istruttori penali indagine penale suppletiva promozione dell'accusa penale procedura di revisione penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CERBONE PIETRO nato a NAPOLI il 26/03/1991 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Trattazione scritta udito il difensorel f Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Valentina Manuali, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con una prima ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Pietro Cerbone, avendo ritenuto a suo carico, in presenza di esigenze cautelari, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio aggravato e di rapina aggravata in danno di Wu Shufen, detta Angela, fatti commessi il 3 aprile 2011. Per tali reati erano state pronunciate sentenze di condanna divenute irrevocabili a carico di Vicenzo Rubino e Roberto Di Lucio, individuati come due dei tre responsabili.

La citata ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Cerbone era stata confermata con provvedimento del Tribunale di Napoli adito per il riesame, ma, su richiesta del Pubblico Ministero, era stata revocata dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 26 aprile 2023, sulla base del rilievo che essa era stata adottata senza che fosse stata previamente autorizzata la riapertura delle indagini, necessaria perché era stato già emesso un decreto di archiviazione nei confronti di Cervone per tali fatti.

2. Dopo l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti di Cerbone, per gli stessi fatti, una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere, datata 9 giugno 2023 e confermata con ordinanza del 3 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli, che era stato nuovamente adito per il riesame.

3. Il difensore di Pietro Cerbone ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame in data 3 luglio 2023, di conferma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 giugno 2023. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare l'inutilizzabilità della dichiarazione di Rubino, poiché costui era stato sentito senza il rispetto delle modalità stabilite dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., nonostante a suo carico sussistessero già inequivoci indizi di reità.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen. Afferma che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da Vincenzo Amirante il 17 giugno 2021, perché la loro assunzione, non essendo relativa a un diverso procedimento, ma al presente, ed essendo stata compiuta in epoca precedente alla riapertura delle indagini, avrebbe dovuto essere ripetuta dopo il provvedimento che aveva autorizzato la riapertura. In mancanza, tali dichiarazioni erano inutilizzabili, ai sensi del comma ora citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, volto a far ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Vincenzo Rubino, è inammissibile per genericità. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218-01;

Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011- 01) 1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che il ricorso è inammissibile, come sopra anticipato, perché il ricorrente non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione delle dichiarazioni di Vincenzo Rubino ai fini della «prova di resistenza». Nel ricorso, infatti, non è stato svolto un ragionamento idoneo a dimostrare che, in mancanza delle dichiarazioni di Rubino, le residue risultanze risultino insufficienti a giustificare il convincimento espresso nell'ordinanza del Tribunale impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso, volto a far ritenere che le dichiarazioni rese da Vincenzo Amirante, prima della riapertura delle indagini, siano inutilizzabili, è inammissibile, per mancanza di specificità. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che sono utilizzabili le dichiarazioni rese, prima dell'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, in procedimento diverso da quello oggetto della pregressa archiviazione e relative a fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello sul quale l'archiviazione sia intervenuta. (Sez. 1, Sentenza n. 17724 del 01/04/2010, Rv. 247070-01). 2.2.

In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso è inammissibile, come sopra anticipato, perché la mera allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di interrogatorio di Vincenzo Amirante, del 17 giugno 2021, non è idonea a dimostrare che l'assunzione delle dichiarazioni non appartenga a un procedimento diverso. Non è dimostrato, quindi, che le dichiarazioni siano inutilizzabili, in applicazione dell'art. 414, comma 2-bis, cod. proc. pen., in mancanza di riassunzione nel procedimento in riferimento al quale il Tribunale si è pronunciato con l'ordinanza impugnata.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui Pietro Cerbone è ristretto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- t