Cassation court annuls surveillance tribunal order due to failure to notify private defense counsel of hearing dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the surveillance tribunal's order dismissing Giuseppe Coàsitore's request for alternative detention measures. The tribunal had rejected the application without notifying the defendant's private counsel, Giuseppe Di Nardo, of the hearing dates, preventing his participation. The court ruled that this omission constituted an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, invalidating the entire proceeding and requiring a new trial with proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen.: The failure to notify the privately appointed defense counsel of the hearing date constitutes an absolute nullity when their presence is mandatory, regardless of whether the office counsel was notified or a substitute appeared.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSITORE GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 12/08/1974 avverso l'ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni della PG, dott.ssa Lucia Odello, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, proposta da Giuseppe Coàsitore, intesa all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare in relazione alla pena detentiva di quattro di reclusione, indicata nell'ordine di esecuzione emesso a suo carico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, e rigettato quella concernente l'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Giuseppe Coàsitore propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Di Nardo, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale, per avere il Tribunale di sorveglianza omesso di notificare il decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia, che non ha avuto modo di partecipare al giudizio, conclusosi con l'ordinanza impugnata, pure mai ritualmente portata a conoscenza del legale.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità, nella sua espressione più rappresentativa, ha chiarito, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Nel caso di specie, risulta dall'esame degli atti trasmessi, accessibili al giudice di legittimità in ragione della natura processuale del vizio, che il condannato si era avvalso, per la proposizione dell'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, dell'assistenza del difensore di fiducia, avv.
Giuseppe Di Nardo, il quale, però non è stato avvisato della fissazione dell'udienza camerale né di quelle successive, che si sono svolte alla presenza di difensori d'ufficio che nulla hanno eccepito in merito all'omissione del menzionato adempimento e, l'ultima, del sostituto processuale di un legale, indicato (presumibilmente in forza di un mero refuso) quale difensore di fiducia, del quale, però, non consta, nel fascicolo, la nomina da parte del condannato. Considerato, ulteriormente, che neanche l'ordinanza qui impugnata è stata portata a conoscenza dell'avv.
Di Nardo, nei cui confronti non è dunque decorso il termine per proporre la prevista impugnazione, non resta che prendere atto, in questa sede, del vizio testé rilevato, che ha inficiato la legittimità dell'intero procedimento e del provvedimento emesso al suo esito.
3. Il rilievo che precede impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame dell'istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione, libero nell'esito ma preceduto dalla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del condannato e del suo difensore.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza