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Sentenza — n. 23553/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23553/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23553/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Mohamed Ouni, intesa all'ammissione alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà e rigettato quella di detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23553/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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assenza ingiustificata allontanamento malgrado rischio di persecuzione procedimento in contumacia disobbedienza alla decisione dell'autorità procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia indegnità del diritto d'asilo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUNI MOHAMED nato il 15/09/1979 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, dott. Giulio Romano, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da Mohamed Ouni, intesa all'ammissione alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà e rigettato quella di detenzione domiciliare.

2. Mohamed Ouni propone, con l'assistenza dell'avv. Andrea Callaioli, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per essere stato adottato il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale alla quale egli ed il suo difensore non hanno potuto partecipare per non essere stati ritualmente avvisati.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merito, pertanto, accoglimento.

2. È pacifico che, nel procedimento di sorveglianza, così come in quello di esecuzione, l'omessa citazione dell'interessato per l'udienza camerale propedeutica alla decisione determina nullità assoluta del provvedimento emesso al suo esito (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, D'Alfonso, Rv. 280189 - 01; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235 - 01; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, El Marzouki, Rv. 248679 - 01; nonché, con specifico riferimento al procedimento di sorveglianza, Sez. 1, n. 2370 del 19/05/1993, D'Arpino, Rv. 195143 - 01;

Sez. 1, n. 484 del 01/02/1991, Napoli, Rv. 186650 - 01). Nel caso di specie, risulta che il condannato, il 26 novembre 2020, aveva dichiarato — all'atto di chiedere, dopo la notificazione dell'ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione, l'ammissione ad una misura alternativa — di essere domiciliato in Livorno, Via G. Bruno 18, ovvero all'indirizzo già indicato, pochi giorni prima, al personale della Questura incaricato di portarlo a conoscenza del sopra menzionato ordine di carcerazione. Considerato che, dall'esame degli atti trasmessi, non risulta che sia stata disposta la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 10 ottobre 2023 a tale indirizzo e che, anzi, l'ordinanza impugnata qualifica Ouni come soggetto senza fissa dimora, già domiciliato in altro luogo (Piazza della Vittoria 11, Livorno), priva di congruo riscontro appare l'affermazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della rituale notificazione all'imputato del decreto di citazione per l'udienza al cui esito è stato emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., modalità che presuppone l'impossibilità di effettuare la notifica nel domicilio dichiarato, della quale, nel caso in esame, non vi è prova.

Preso, pertanto, atto, alla luce delle superiori considerazioni, dell'illegittimità dell'ordinanza impugnata, emessa all'esito di un procedimento svoltosi a contraddittorio non integro, deve, in conclusione, disporsene l'annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, scevro dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza