Cassation Court annuls execution order for excessive sentence, reducing it to one-third of the maximum allowed by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order without remittal, reducing the total sentence to three years and nine months. The appellant argued the judge relied on an appealed preliminary ruling and imposed excessive increments. The court held the order violated the statutory cap of triple the base penalty and corrected the sentence arithmetically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The execution judge must reduce the total sentence to one-third of the maximum allowed by law when recognizing continuation of crimes; failure to apply this limit renders the order void, which the Cassation Court can correct without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMIGNANI ALVARO nato a PESCARA il 24/11/1947 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni della PG, dott.ssa Elisabetta Ceniccola, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 settembre 2023, il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la pena inflitta ad Alvaro Comignani con otto diverse sentenze in complessivi quattro anni e nove mesi di reclusione e 9.100 euro di multa.
2. Alvaro Comignani propone, con l'assistenza dell'avv. Antonio Di Blasio, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell'esecuzione ha orientato la propria decisione sulla base, innanzitutto, del precedente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara del 7 marzo 2023, con il quale è stata riconosciuta la continuazione tra i reati accertati con sei delle otto sentenze indicate in istanza ma che, tuttavia, è stato impugnato con autonomo ricorso per cassazione perché adottato in spregio alla disposizione che impone, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati, di contenere la pena complessiva entro il limite massimo del triplo di quella irrogata per il reato più grave. Il ricorrente lamenta, ulteriormente, che gli incrementi per i reati accertati con le due residue sentenze sono stati determinati in misura eccessiva e senza il conforto del prescritto corredo argomentativo.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata va annullata perché emessa in violazione di legge.
2. Il giudice dell'esecuzione, una volta riconosciuta la continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza presenta da Alvaro Comignani, individuato, correttamente, quello più grave nella truffa che gli è valsa la condanna, con sentenza del Tribunale di La Spezia del 9 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2022, alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e 500 euro di multa, e determinate le quote di pena da applicare, per ciascuno dei reati satellite, a titolo di continuazione, avrebbe dovuto, invero, contenere la pena complessiva entro il limite del triplo di quella stabilita per il reato più grave, giusta la previsione dell'art. 81, primo comma, cod. pen.. Il provvedimento impugnato, adottato senza il rispetto del menzionato criterio moderatore, è, per questa ragione, illegittimo.
3. Il suo annullamento può essere disposto senza rinvio, atteso: - che la rideterminazione della pena nei limiti di legge può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., risolvendosi essa in una mera ed agevole operazione aritmetica; - che la pendenza di altro procedimento avente un oggetto parzialmente coincidente con quello la cui instaurazione ha dato la stura alla pronuncia qui contestata non preclude la definizione, in questa sede, della questione, sulla quale non risulta essersi formato, all'attualità, il giudicato; - che Comignani, con il ricorso, non ha sollevato, in relazione alla decisione impugnata ed a quella resa dal Giudice per le indagini preliminari il 7 marzo 2023, obiezioni diverse ed ulteriori rispetto a quella cui qui si intende porre rimedio; - che il ricorrente non ha interesse a dolersi della concreta commisurazione della pena teoricamente applicabile a titolo di continuazione per i reati accertati con le due sentenze non considerate dalla precedente decisione di altro giudice dell'esecuzione, tema che resta privo di rilievo in conseguenza del superamento del limite legale del triplo della pena base già per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati considerati dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza del 7 marzo 2023.
4. Discende dalle precedenti considerazioni l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena complessivamente irrogata ad Alvaro Comignani per tutti i reati indicati nell'istanza da lui presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. in tre anni e nove mesi di reclusione e 1.500 euro di multa.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura della O pena complessiva che ridetermina in anni tre e mesi nove di reclusione ed euro uk z i o '.‹.e, ' ._ 1.500 di multa. Così deciso