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Sentenza — n. 23548/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23548/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23548/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINELLA SIMONE nato a CALTAGIRONE il 06/12/1991 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FULVIO BARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 03 luglio 2023 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Simone Rinella con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal medesimo Tribunale il 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014. L'istanza è stata accolta ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., per il sopraggiungere, nel quinquennio, della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/12/2018, irrevocabile il 09/01/2020.

Regesto Legislator

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articolo 168 cod. pen; Sentenza — n. 23548/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È principio indiscusso quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali riduzione della pena remissione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 168 cod. pen
L'istanza è stata accolta ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINELLA SIMONE nato a CALTAGIRONE il 06/12/1991 avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, FULVIO BARDI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 03 luglio 2023 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Simone Rinella con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal medesimo Tribunale il 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014. L'istanza è stata accolta ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., per il sopraggiungere, nel quinquennio, della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 10/12/2018, irrevocabile il 09/01/2020.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, deduce erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha errato nel ritenere che sussistessero i presupposti per la disposta revoca del beneficio, dal momento che il reato suppostamene commesso nel quinquennio risulta consumato il 28/02/2014, e quindi in epoca antecedente il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (30/04/2014). 3.11 Procuratore generale, dott. Fulvio Bardi, ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È principio indiscusso quello secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016, Seraglia, Rv. 267095).

3. Nel caso di specie, il passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio (Tribunale di Gela del 03/07/2013) risale al 30/04/2014, mentre il delitto di cui alla sentenza Corte d'appello di Caltanissetta del 10/12/2018, irrevocabile il 09/01/2020, che è stato posto a fondamento della revoca ai sensi articolo 168 cod. pen., risulta commesso in epoca precedente, ovvero il 28 febbraio 2014: l'ordinanza impugnata si appalesa pertanto erronea per avere posto a fondamento della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza Tribunale Gela del 03/07/2013, irrevocabile il 30/04/2014, la commissione di un reato commesso in epoca precedente al passaggio in giudicato della predetta sentenza.

4. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo giudizio in ordine alla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena formulata dal P.M., da effettuarsi alla luce delle sopra indicate precisazioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere este