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Sentenza — n. 23546/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to address statutory prescription bars.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had revoked a pardon because the defendant committed new drug-related crimes during the statutory period required for the original sentence to expire. The appellant argued these crimes differed in nature, but the Court rejected this, citing established precedent that drug offenses share fundamental characteristics regardless of specific statutory labels.

Regesto Legislator

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Art. 101 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it is generic and fails to address all independent grounds for the lower court's decision, particularly statutory bars to prescription arising from subsequent crimes of the same nature.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory prescription same nature crimes drug offenses pardon revocation generic appeal court costs reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 101 cod. pen.
ha evidenziato trattarsi di reati della stessa indole di quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, in applicazione del principio già affermato da questa Corte per cui per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod.
art. 101 cod. pen
ha evidenziato trattarsi di reati della stessa indole di quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, in applicazione del principio già affermato da questa Corte per cui per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019
pen., devono intendersi anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv.
Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014
278166 - 06, nonché Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv.
Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014
261869 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione; e Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv.
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017
Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011
Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv.
Sez. 5, n. 8096 dei 11/01/2007
250972 - 01), costituendo onere del ricorrente la rappresentazione delle ragioni per le quali l'eliminazione del vizio dedotto condurrebbe ad una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio (Sez. 5, n. 8096 dei 11/01/2007, Lussana, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ROSE FRANCESCO nato a COSENZA il 21/03/1976 avverso l'ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto pronunciarsi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha revocato, nei confronti di Francesco De Rose, il beneficio dell'indulto concessogli con sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008, in ragione delle ulteriori condanne inflittegli con sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010, e Corte d'appello di Catanzaro del 25/02/2019, irrevocabile il 17/01/2020; ha nel contempo respinto l'eccezione formulata dalla Difesa di estinzione della pena per decorso del tempo, osservando come successivamente alla condanna indultata (per il reato di ricettazione), il De Rose avesse subìto, nel tempo necessario alla prescrizione della pena, una condanna con declaratoria di recidiva aggravata per cessione di sostanze stupefacenti, reato della stessa indole di quello di cui alla sentenza che aveva applicato il beneficio.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, avv. Cristian Cristiano, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata declaratoria di estinzione della pena di cui alla sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008. Il G. E. ha errato nel ritenere che la pena inflitta con la citata sentenza non fosse estinta per decorso del tempo, avendo erroneamente ritenuto il reato di cessione di sostanze stupefacenti (di cui alla sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010) della stessa indole di quello di ricettazione, contestato nella sentenza nella quale era stato applicato l'indulto. Osserva il ricorrente come in realtà si tratti di fatti diversi che ledono diversi beni giuridici (da un lato il patrimonio, dall'altro la salute pubblica).

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Antonio Balsamo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.

2. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente respinto l'eccezione formulata dal condannato volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, irrevocabile il 02/04/2008, di condanna per il reato di ricettazione. A ragione del decidere, il Giudice dell'esecuzione ha evidenziato come ricorressero nel caso di specie motivi ostativi a detta declaratoria, rappresentati dall'avere il condannato durante il periodo necessario per l'estinzione della pena irrogata con la sentenza del 13/03/2007, decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa (02/04/2008), riportato due condanne inflittegli con sentenza GIP Tribunale Napoli del 01/04/2008 irrevocabile il 06/05/2010, e della Corte d'appello di Catanzaro del 25/02/2019, irrevocabile il 17/01/2020, entrambe per violazione legge stupefacenti.

Correttamente il G.E. ha evidenziato trattarsi di reati della stessa indole di quello giudicato con la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro del 13/03/2007, in applicazione del principio già affermato da questa Corte per cui per "reati della stessa indole", ai sensi dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti - per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati - caratteri fondamentali comuni (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Rv. 278166 - 06, nonché Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, Rv. 261869 - 01, che ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto in abitazione; e Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800 - 01 che ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato identità di indole tra il reato di ricettazione e quello di cessione di stupefacenti).

Peraltro il G.E. ha anche evidenziato la sussistenza di ulteriore, concorrente ed autonomo, motivo ostativo alla declaratoria di prescrizione della pena (a fronte del quale nulla viene dedotto in ricorso), rappresentato dall'avere il De Rose subito, durante il periodo necessario per l'estinzione della pena, una condanna (inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 25/02/2019, irrevocabile il 17/01/2020, relativa a fatto commesso il 19/02/2014), con declaratoria di recidiva aggravata. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel qualificare come «inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti» (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 - 01;

Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972 - 01), costituendo onere del ricorrente la rappresentazione delle ragioni per le quali l'eliminazione del vizio dedotto condurrebbe ad una diversa valutazione del complessivo compendio probatorio (Sez. 5, n. 8096 dei 11/01/2007, Lussana, Rv. 235734 - 01).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febb