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Sentenza — n. 23543/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses revision request due to lack of inconciliability between judgments on same facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revision request inadmissible, rejecting the applicant's claim of inconciliability between two final judgments. The applicant argued that one judgment convicted him of fictitious title while another acquitted his wife of the same act, citing a principle of legal divergence. The court reasoned that the factual core was identical and the different legal qualifications were based on the principle of reservation, where the lesser offense is absorbed by the greater one of money laundering. Consequently, no logical or legal contradiction existed to justify reopening the case.

Regesto Legislator

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Art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 631 cod. proc. pen.; Art. 634 cod. proc. pen.: A revision request based on inconciliability between judgments is inadmissible when the factual core remains identical and the divergent legal qualifications arise from the principle of reservation where a lesser offense is absorbed by a greater one.

Parole chiave

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revisione penale inconciliabilità giudicati principio di riserva riciclaggio titolarità fittizia assorbimento reato Corte di Cassazione trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 630 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Il Ricciardi aveva presentato istanza di revisione ex art. 630 comma 1 lett.
Art. 631 cod. proc. pen.
Art. 634 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Art. 512 bis cod. pen.
Evidenzia inoltre il ricorrente come, essendo il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., un reato a concorso necessario, l'esclusione di detto delitto nei confronti del concorrente necessario Marcucci, implica che il medesimo delitto non possa essere ascritto al solo Ricciardi.
Art. 648 bis cod. pen.
pen., mentre il medesimo fatto storico, nel procedimento a carico della Marcucci, è stato invece ritenuto corrispondente, naturalisticamente e storicamente con la struttura tipica propria della diversa fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Daniele Ricciardi con riguardo alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 512 bis cod. pen
38141 del 15/07/2022, escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen, ritenendolo assorbito nella più grave ipotesi delittuosa di cui all'art.
art. 648 bis cod. pen
pen, ritenendolo assorbito nella più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 512 bis c.p
La fittizia intestazione, secondo la Corte, ha costituito «un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016
Cass. sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997
Cass. n. 38141 del 15/07/2022
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI DANIELE nato a ROMA il 09/11/1969 avverso l'ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; lette le conclusioni del PG, ALDO CENICCOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Perugia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da Daniele Ricciardi con riguardo alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal GIP del Tribunale di Roma il 18/06/2020, irrevocabile il 12/03/2021, con la quale Ricciardi è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., per avere, in concorso con la moglie Eleonora Marcucci, attribuito a quest'ultima la titolarità di un bene immobile, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., e dunque in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro per l'acquisto proveniente dalla commissione di altri delitti.

Il Ricciardi aveva presentato istanza di revisione ex art. 630 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., evidenziando che nei confronti della moglie Eleonora Marcucci, originariamente condannata a seguito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt.512 bis e 648 bis cod. pen. con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto, aveva, con sentenza n. 38141 del 15/07/2022, escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen, ritenendolo assorbito nella più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 bis cod. pen. La Corte perugina, con la decisione oggi impugnata, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal Ricciardi sul presupposto che non vi fosse inconciliabilità tra giudicati, essendo i Giudici addivenuti ad una diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti, non contestati nella loro materialità.

Evidenziava in particolare la Corte come, mentre al Ricciardi era stato contestato il solo delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen, alla Marcucci erano state elevate le due imputazioni di cui agli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen., e che la Cassazione, con la citata pronuncia n. 38141 del 15/07/2022 nei confronti della Marcucci, si era limitata a rilevare come la fittizia intestazione del bene di cui alla contestazione ex art. 512 bis cod. pen. costituisse un segmento della più articolata condotta di riciclaggio, che non poteva essere sanzionata una seconda volta alla luce della clausola di riserva dell'art. 512 bis cod. pen.

2. Ricorre Daniele Ricciardi, a mezzo dei difensori avv. Gaetano Scalise e Gianluca Tognazzi, che, con unico motivo, denuncia, ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630 comma 1 lett. a), 631 e 634 cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione.Deduce il ricorrente che sussiste una inconciliabilità tra i giudicati dal momento che, stante l'identità del materiale probatorio utilizzato dai diversi giudici, il fatto storico ascritto a Ricciardi è stato sussunto nell'ambito di applicazione dell'art. 512 bis cod. pen., mentre il medesimo fatto storico, nel procedimento a carico della Marcucci, è stato invece ritenuto corrispondente, naturalisticamente e storicamente con la struttura tipica propria della diversa fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.

Non si tratta quindi di una mera contraddittorietà logica tra valutazioni difformi effettuate nelle due decisioni, bensì di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" su cui si fondano le diverse sentenze. Evidenzia inoltre il ricorrente come, essendo il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., un reato a concorso necessario, l'esclusione di detto delitto nei confronti del concorrente necessario Marcucci, implica che il medesimo delitto non possa essere ascritto al solo Ricciardi.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Aldo Ceniccola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, aspecifico e comunque manifestamente infondato.

2. V'è da osservare, preliminarmente, che il disposto di cui all'art. 630 comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto di reato, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Rv. 269671 - 01; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Rv. 250061). L'inconciliabilità, dunque, deve riguardare i fatti di reato accertati e posti a fondamento delle due diverse decisioni, non già l'ipotesi in cui la stessa veda sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Sez. 1, n. 381 del 30/11/1992, dep. 1993, Rv. 194797;

Sez. 5, n. 3914 del 17/11/2011, dep. 2012, Rv. 251718). Entro tale prospettiva, inoltre, il criterio decisivo per la riconoscibilità del contrasto di giudicati non può ravvisarsi sulla sola base di un contrasto di principio fra due sentenze, ma deve essere tale da dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a scagionare il condannato (Sez. 6, n. 10916 del 07/02/2006, Rv. 233733). Ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto, e non possono pertanto consistere, come già osservato, nel mero rilievo di una divergenza di principio tra due sentenze, che abbiano a fondamento gli stessi fatti (sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016 dep. 2017, Rv. 269757;

Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Rv. 208608).

3. La Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro di principii delineato in questa sede, escludendo, con congrua ed esaustiva motivazione, ogni profilo di contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati. E' stato in particolare chiarito come ai due originari coimputati, Daniele Ricciardi ed Eleonora Marcucci, che hanno poi effettuato scelte processuali diverse e sono quindi stati separatamente giudicati, la medesima condotta contestata al capo NN della richiesta di rinvio a giudizio (rubricata come violazione dell'art. 512 bis cod. pen.), fosse stata qualificata in un caso (al Ricciardi) come intestazione fittizia ex art. 512 bis cod. pen, e nell'altro (nei confronti della Marcucci) come riciclaggio ex art. 648 bis cod. pen.

Il fatto storico contestato (anche) alla Marcucci non è stato quindi ritenuto insussistente, bensì facente parte dell'operazione di riciclaggio contestata con il successivo capo 00) - reato quest'ultimo contestato alla sola Marcucci. La Corte di Cassazione, in sede di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello, ha infatti osservato che giudici di merito avevano accertato, nei riguardi dell'imputata, un'unica condotta di riciclaggio realizzata con più atti, consistenti nel versamento sul proprio conto corrente del denaro costituente il provento dei delitti commessi dal marito e, successivamente, nell'uso del denaro per pagare l'immobile alla stessa fittiziamente intestato.

La fittizia intestazione, secondo la Corte, ha costituito «un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell'art. 512 bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato) non può essere sanzionato una seconda volta» (così testualmente Cass. n. 38141 del 2022). Non si coglie, del resto, neppure nel motivo di ricorso in quale nucleo fattuale, irrevocabilmente accertato nei due titoli, si annidi quel nesso di inconciliabilità ontologica tra i fatti posti a fondamento delle due statuizioni, unico elemento che avrebbe potuto indurre la revisione della decisione di condanna, dal momento che lo stesso ricorrente (pagg. 5, 6) afferma che « il medesimo fatto storico, all'esito del giudizio condotto a carico della concorrente ex art. 110 c.p. nel delitto, Eleonora Marcucci, è stato ritenuto corrispondente, naturalisticamente e storicamente, con la struttura tipica propria della diversa fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.» 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am