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Sentenza — n. 23427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance court order denying alternative detention due to erroneous application of restrictive criminal offense criteria.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Catania surveillance court's order denying Emil Ciuraru an alternative detention measure. The lower court incorrectly rejected the request because the applicant failed to meet specific civil obligation requirements mandated by a new law. The appellate court ruled that these requirements only apply to specific aggravated offenses, which the applicant was convicted of under different, non-restrictive charges.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis Ord. pen.; Art. 416 cod. pen.; Art. 12 d.lgs. n. 286/1998: The restrictive criteria for alternative detention measures introduced by D.L. n. 162/2022 apply only to specific aggravated offenses; therefore, denying benefits based on requirements irrelevant to the convicted crime constitutes a legal error.

Parole chiave

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alternative detention surveillance court criminal offense criteria civil obligations criminal organization links D.L. 162/2022 annulment of order immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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D.L. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022
Il d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, ha modificato l'art.
Art. 4-bis Ord. pen.
Enrico Platania, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord.pen.
Art. 416 cod. pen.
4 -bis Ord.pen., ma tale affermazione è errata, perché detta norma si applica alla violazione dell'art. 416-bis cod.pen., e non al delitto di associazione per delinquere semplice, e contempla il delitto di cui all'art.
Art. 12 d.lgs. n. 286/1998
e per quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, che non sono contemplati nell'attuale testo dell'art.
D.L. n. 20 del 10/03/2023, conv. dalla legge n. 50 del 05/05/2023
Infine il d.l. n. 20 del 10/03/2023, conv. dalla legge n. 50 del 05/05/2023, all'art.
artt. 416 cod.pen
Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione presentata da Emil Ciuraru, detenuto in espiazione della pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen.
art. 416-bis cod.pen
4 -bis Ord.pen., ma tale affermazione è errata, perché detta norma si applica alla violazione dell'art. 416-bis cod.pen., e non al delitto di associazione per delinquere semplice, e contempla il delitto di cui all'art.
art. 416 cod.pen
600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-octies e 630 cod.pen., e per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen.
art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998
8 ha aggiunto all'elenco dei reati compresi nel comma 1-bis quello di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998, di nuova introduzione.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
e per quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, che non sono contemplati nell'attuale testo dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIURARU EMIL nato il 02/07/1977 avverso l'ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 25 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto la richiesta di applicazione di una misura alternativa alla detenzione presentata da Emil Ciuraru, detenuto in espiazione della pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 cod.pen. e 12 d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale ha respinto la richiesta per non avere l'istante dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna, e per non avere allegato elementi specifici, diversi dalla mera condotta carceraria regolare e dalla partecipazione al programma rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del ripristino di tali collegamenti, così come previsto dal d.l. n. 162/2022.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Emil Ciuraru, per mezzo del suo difensore avv. Enrico Platania, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea applicazione dell'art. 4-bis Ord.pen. Il giudice ha ritenuto che i reati per i quali egli è stato condannato rientrino tra quelli ostativi previsti dall'art. 4 -bis Ord.pen., ma tale affermazione è errata, perché detta norma si applica alla violazione dell'art. 416-bis cod.pen., e non al delitto di associazione per delinquere semplice, e contempla il delitto di cui all'art. 12 d.lgs, n. 286/1998 solo se aggravato dai commi 1 e 3, mentre egli è stato condannato solo per il delitto non aggravato. Il provvedimento è dunque errato, perché ha negato la concessione di una misura alternativa alla detenzione per la mancata allegazione di requisiti che non sono necessari, mentre ha riconosciuto sussistenti i requisiti realmente richiesti, quali la condotta carceraria regolare e la partecipazione al programma rieducativo.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 1.1. Il d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, ha modificato l'art. 4 -bis Ord.pen. stabilendo, al comma 1 -bis, che i benefici previsti dal primo comma della norma possono essere concessi ai detenuti condannati per i delitti indicati nel comma stesso «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ...».

L'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen. introdotto dalla nuova normativa si applica però, esplicitamente, «ai detenuti e agli internati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, ...».

Ulteriori applicazioni sono stabilite, poi, ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, per i condannati per i delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 601, 602, 609-octies e 630 cod.pen., e per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. finalizzato alla loro commissione. Infine il d.l. n. 20 del 10/03/2023, conv. dalla legge n. 50 del 05/05/2023, all'art. 8 ha aggiunto all'elenco dei reati compresi nel comma 1-bis quello di cui all'art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998, di nuova introduzione. La ratio della nuova formulazione della norma è, infatti, quella di disciplinare la concedibilità dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai soggetti condannati per reati particolarmente efferati, o ritenuti dimostrativi del collegamento con associazioni criminali di rilevante pericolosità, subordinandola alla dimostrazione di comportamenti che consentano di ipotizzare il loro allontanamento da quelle logiche criminali e l'interruzione dei collegamenti con tali associazioni. 1.2.

Il ricorrente, però, non risulta essere stato condannato per alcuno dei reati sopra indicati. Secondo l'ordinanza stessa, egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 cod.pen. e per quello di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286/1998, che non sono contemplati nell'attuale testo dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord.pen.: il delitto associativo è contestato nella forma dell'associazione semplice, e non di tipo mafioso, e l'art. 12 d.lgs. n. 286/1998 non risulta contestato nella forma aggravata dal comma 3. Le indicazioni contenute nell'ordinanza impongono di escludere, pertanto, l'applicabilità al ricorrente della norma modificata dal d.l. n. 162/2022, e il Tribunale di sorveglianza non ha spiegato per quali, diverse ragioni la concessione dei benefici richiesti imponga, invece, il rispetto dei requisiti introdotti dalla nuova normativa.

Il rigetto dell'istanza, pertanto, risulta motivato in modo errato, avendo il Tribunale attribuito rilevanza ostativa a requisiti che non sono richiesti, dalla normativa vigente, ai soggetti condannati per i delitti per i quali il ricorrente sarebbe stato ritenuto colpevole.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.