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Sentenza — n. 23423/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for exceeding material cumulative sentence limit under Art. 671 CP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's execution order regarding the recalculation of the sentence. The condemned argued that the new total of fourteen years and five months violated the material cumulative limit of thirteen years and ten months established by two prior final judgments. The court ruled that the execution judge illegally exceeded the statutory maximum for material concurrence, ordering a remand for a new calculation within the correct legal bounds.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 2, cod. proc. pen.; The recalculation of the sentence in execution proceedings for material concurrence cannot exceed the sum of the penalties imposed in the original final judgments, and any excess renders the execution order illegal.

Parole chiave

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material concurrence of crimes execution of sentence recalculation of penalty material cumulative limit Corte di Cassazione codice di procedura penale annullamento con rinvio sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
Come noto, anche in sede di esecuzione vale la regola, secondo cui la pena rideterminata in continuazione non può eccedere quella che sarebbe altrimenti applicabile in virtù del concorso materiale dei reati e delle pene (art. 671, comma 2, cod. proc. pen.).
art. 671 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pietro Capizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio sul punto.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE MATTEO nato a Palermo il 31/10/1988; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 17/11/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Matteo Chiaramonte con riferimento ai reati per i quali egli era stato riconosciuto colpevole con le seguenti sentenze irrevocabili:

1) sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 marzo 2015, con la condanna ad anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per cinque rapine aggravate unificate tra loro per la continuazione;

2) sentenza della Corte di appello di Palermo dell'Il ottobre 2021, con la condanna ad anni sei e mesi due di reclusione ed euro 2.100 di multa per tre rapine aggravate unificate tra loro per la continuazione. Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena inflitta al condannato in complessivi anni quattordici e mesi cinque di reclusione ed euro 2.200 di multa secondo il seguente calcolo; pena base di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui al capo D) della sentenza sub 1) ritenuto più grave, aumentata di anni uno e mesi cinque ed euro 200 di multa per ciascuna delle sette rapine residue giudicate con entrambe le sentenze oggetto della istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Pietro Capizzi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione rispetto alla rideterminazione della pena, operata dalla Corte territoriale in violazione del limite fissato dal cumulo materiale delle pene irrogate con le due sentenze sopra indicate che era pari ad anni tredici e mesi dieci di reclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come noto, anche in sede di esecuzione vale la regola, secondo cui la pena rideterminata in continuazione non può eccedere quella che sarebbe altrimenti applicabile in virtù del concorso materiale dei reati e delle pene (art. 671, comma 2, cod. proc. pen.). L'istituto è di favore e, quindi, la sua applicazione non può risolversi in pregiudizio dell'interessato. Ciò posto la pena fissata dalla Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, in anni quattordici e mesi cinque di reclusione è dunque illegale, perché risulta superiore alla somma delle pene inflitte con le due sentenze sopra indicate che, come visto, è pari a complessivi anni tredici e mesi dieci di reclusione.

3. Pertanto, fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, si impone l'annullamento della ordinanza impugnata relativamente al solo trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così dec