Italian Court dismisses appeal against execution order rejecting drug trafficking crime continuation claim due to insufficient evidence of a single criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Amadin Courage against the Turin Court's execution order denying the recognition of crime continuation. The appellant argued that homogeneous drug offenses committed over nearly three years stemmed from a single criminal design driven by the need for sustenance, despite the temporal gaps between acts. The Court held that mere motivation or chronological proximity is insufficient, requiring concrete evidence of a unified, pre-planned criminal scheme, which was absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 c.4 e c.5 d.P.R. n. 309/1990; Art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.: The recognition of crime continuation in execution proceedings requires concrete evidence of a single criminal plan, not merely homogeneous offenses or a common motive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMADIN COURAGE nato il 16/09/1994 avverso l'ordinanza del 18/09/2023 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale GIANLUIGI PRATOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 18 settembre 2023 il Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Courage Amadin per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 73 c.4 e 73 c.5 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con cinque diverse sentenze, commessi tra il 16/12/2018 e il 12/06/2021. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso, per la distanza cronologica degli eventi giudicati, commessi in un arco temporale di quasi tre anni inframmezzato da arresti e periodi di detenzione, circostanza che rende non plausibile la loro unitaria programmazione sin dal 2018.
Le violazioni, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato, appaiono frutto, piuttosto, di situazioni contingenti, dedicandosi l'istante alla cessione di singole dosi di stupefacente quando riusciva a procurarsele, presumibilmente da fornitori diversi e in circostanze occasionali. Le plurime condanne per il medesimo titolo di reato dimostrano non l'unicità di disegno criminoso, bensì l'inclinazione a commettere quello specifico delitto, senza riportare alcun effetto deterrente dagli arresti e dalle misure coercitive applicategli 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Courage Amadin, per mezzo del suo difensore avv.
Manuel Perga, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. Il giudice non ha correttamente valutato il fatto che si tratti di reati omogenei e offensivi del medesimo bene giuridico, ed ha valorizzato, in senso negativo, la distanza temporale tra gli stessi, senza considerare che, nonostante l'arco temporale ampio, le singole condotte sono state tenute a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Ciò dimostra che egli deteneva in modo costante della sostanza stupefacente al fine di cessione, che evidentemente vendeva per mantenersi in Italia, stante la sua condizione di irregolarità.
L'identità della modalità di commissione di tali reati, quella tipica del piccolo spaccio da strada, è assorbente per ritenerli frutto di un medesimo disegno criminoso.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso./1,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria. Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Il giudice dell'esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l'assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che i vari reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l'ipotesi di una loro programmazione unitaria: tra i vari reati, nonostante la loro omogeneità, sussiste una rilevante distanza temporale, non inferiore a tre mesi tra ciascuno di essi e pari a circa due anni e mezzo tra il primo e l'ultimo delitto.
Tale distanza temporale rende logica e fondata l'affermazione del giudice dell'esecuzione, che ciascun reato sia frutto di situazioni contingenti e decisioni occasionali, maturate solo in occasione del reperimento di singole dosi di stupefacente, che il ricorrente decideva di vendere, senza poter programmare, però, un'attività costante e organizzata.
3. Il ricorrente, in definitiva, sostiene che tutti i reati sono sorretti dal medesimo disegno criminoso perché dettati dalla volontà di reperire denaro per far fronte al proprio stato di indigenza. Egli individua, quindi, il più significativo indice dimostrativo della unicità del disegno criminoso nel movente che lo avrebbe indotto a delinquere, tenendo condotte anche distanti nel tempo. Il movente costituisce, però, solo la spinta che determina il soggetto a commettere il singolo reato, anche in modo occasionale e dettato da particolari contingenze, mentre la continuazione richiede la programmazione e l'ideazione originaria dei vari reati, sin dal primo delitto.
Pertanto «l'unicità del movente rileva ai fini della continuazione solo se il proposito criminoso risulti connotato da specificità e concretezza» (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Rv. 256307). La mera decisione di mantenersi commettendo reati che consentano di procurarsi denaro o altri mezzi di sostentamento non costituisce una programmazione specifica e concreta di delitti uniti dal medesimo disegno criminoso, bensì rappresenta una scelta di vita delinquenziale, venendo poi le singole condotte decise ed attuate in modo occasionale, a seconda delle opportunità.
4. Deve infine ribadirsi che «in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580). Il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, nonostante la distanza temporale tra i vari delitti. E' quindi corretta la decisione di rigetto dell'istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le varie condotte siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento