Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23007/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding early release denial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Nicola Canovari inadmissible, ordering him to pay court costs. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his request for early release based on specific disciplinary transgressions committed by the detainee. The Court found the Tribunal's reasoning complete, logical, and fully justified, noting that the appellant's arguments merely sought an alternative factual reconstruction beyond the court's power of review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the court of jurisdiction's decision is respected and its motivation is clear, complete, and adequate without logical or legal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal inadmissible appeal manifestly unfounded Tribunal of Surveillance disciplinary transgressions revoca della liberazione condizionale revoca del gratuito patrocinio remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il difensore di Nicola Canovari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANOVARI NICOLA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 23/07/1972 avverso l'ordinanza del 04/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'emissione delle statuizioni consequenziali.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 2 maggio 2023, il Magistrato di sorveglianza di Lecce rigettava in parte e dichiarava inammissibile in altra parte l'istanza avanzata da Nicola Canovari, condannato a pena detentiva in esecuzione, per ottenere la liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri di detenzione.

2. Avverso il provvedimento negativo, Nicola Canovari proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Lecce che lo rigettava con ordinanza del 4 luglio 2023.

3. Il difensore di Nicola Canovari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui richiama l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen. deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo di impugnazione è manifestamente infondato. 1.1. La decisione del Tribunale di sorveglianza è rispettosa dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. È chiara, completa e adeguata, pienamente ragionevole, la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, che ha ancorato la decisione di rigetto del reclamo a trasgressioni specificamente indicate commesse dal detenuto, illustrate nell'ordinanza in modo tale da renderne evidente la gravità. 1.2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno dell'ordinanza impugnata, esauriente e immune da vizi logici e giuridici, risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, dal quale il Tribunale di sorveglianza ha tratto congruamente la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.Il ricorso invoca, in realtà, una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità, degli elementi già considerati dal Tribunale di sorveglianza. Le censure formulate nell'interesse del condannato non possono trovare accoglimento, perché si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, mentre il provvedimento impugnato non risulta, nella sua completezza, manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso